Art. 19 
 
                     Modificazioni dell'art. 16 
              della legge provinciale sui giovani 2007 
 
  1. Nel comma 1 dell'art. 16 della  legge  provinciale  sui  giovani
2007 le parole:  «,  di  seguito  denominato  anche  servizio  civile
provinciale,» sono soppresse e dopo  le  parole:  «e'  finalizzato  a
contribuire alla crescita personale» sono inserite le seguenti: «, al
raggiungimento dell'autonomia e alla transizione all'eta' adulta». 
  2. Nell'alinea del comma 2 dell'art. 16 della legge provinciale sui
giovani 2007 le parole: «servizio civile provinciale» sono sostituite
dalle seguenti: «servizio civile universale provinciale». 
  3.  Nella  lettera  i)  del  comma  2  dell'art.  16  della   legge
provinciale sui giovani 2007 le parole: «servizio civile provinciale»
sono  sostituite  dalle   seguenti:   «servizio   civile   universale
provinciale». 
  4. Dopo il comma 2-bis dell'art. 16  della  legge  provinciale  sui
giovani 2007 e' inserito il seguente: 
  «2-ter. Al fine di  promuovere  e  realizzare  il  servizio  civile
universale  provinciale  i   progetti   di   servizio   civile   sono
consultabili dai soggetti interessati e sono pubblicati, in  tutto  o
in parte, sul sito  internet  della  Provincia,  nel  rispetto  della
disciplina in materia di protezione dei dati personali.».