Art. 19 Modificazioni dell'art. 16 della legge provinciale sui giovani 2007 1. Nel comma 1 dell'art. 16 della legge provinciale sui giovani 2007 le parole: «, di seguito denominato anche servizio civile provinciale,» sono soppresse e dopo le parole: «e' finalizzato a contribuire alla crescita personale» sono inserite le seguenti: «, al raggiungimento dell'autonomia e alla transizione all'eta' adulta». 2. Nell'alinea del comma 2 dell'art. 16 della legge provinciale sui giovani 2007 le parole: «servizio civile provinciale» sono sostituite dalle seguenti: «servizio civile universale provinciale». 3. Nella lettera i) del comma 2 dell'art. 16 della legge provinciale sui giovani 2007 le parole: «servizio civile provinciale» sono sostituite dalle seguenti: «servizio civile universale provinciale». 4. Dopo il comma 2-bis dell'art. 16 della legge provinciale sui giovani 2007 e' inserito il seguente: «2-ter. Al fine di promuovere e realizzare il servizio civile universale provinciale i progetti di servizio civile sono consultabili dai soggetti interessati e sono pubblicati, in tutto o in parte, sul sito internet della Provincia, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali.».