Art. 2 
 
                      Integrazione dell'art. 2 
              della legge provinciale sui giovani 2007 
 
  1. Dopo  la  lettera  m)  del  comma  1  dell'art.  2  della  legge
provinciale sui giovani 2007 e' inserita la seguente: 
    «m-bis)  la  realizzazione   di   interventi   formativi   e   il
coinvolgimento  dei  giovani  nelle  iniziative  di  promozione   del
territorio, del patrimonio architettonico,  artistico  e  ambientale,
delle tradizioni culturali ed eno-gastronomiche  e  delle  produzioni
artigianali, fermo restando il rispetto della disciplina  provinciale
vigente in materia di professioni turistiche;».