Art. 2 Integrazione dell'art. 2 della legge provinciale sui giovani 2007 1. Dopo la lettera m) del comma 1 dell'art. 2 della legge provinciale sui giovani 2007 e' inserita la seguente: «m-bis) la realizzazione di interventi formativi e il coinvolgimento dei giovani nelle iniziative di promozione del territorio, del patrimonio architettonico, artistico e ambientale, delle tradizioni culturali ed eno-gastronomiche e delle produzioni artigianali, fermo restando il rispetto della disciplina provinciale vigente in materia di professioni turistiche;».