Art. 23 
 
                      Sostituzione dell'art. 20 
              della legge provinciale sui giovani 2007 
 
  1. L'art. 20 della legge provinciale sui giovani 2007 e' sostituito
dal seguente: 
  «Art. 20 (Albo degli  enti  e  delle  organizzazioni  del  servizio
civile universale provinciale).  -  1.  L'albo  degli  enti  e  delle
organizzazioni del servizio civile  universale  provinciale  contiene
l'elenco  dei  soggetti  abilitati  alla  gestione  dei  progetti  di
servizio civile universale provinciale. 
  2. Possono essere iscritti i soggetti  che  presentano  i  seguenti
requisiti: 
    a) esercitano l'attivita' senza scopo di lucro; 
    b)  dispongono  di  capacita'  organizzativa  e  di  possibilita'
d'impiego in rapporto al servizio civile universale provinciale; 
    c) condividono le finalita' dell'art. 16, comma 2, attraverso  la
sottoscrizione di un carta d'impegno; 
    d) svolgono l'attivita' continuativamente da almeno due anni. 
  3. La Giunta provinciale  istituisce  l'albo  degli  enti  e  delle
organizzazioni  del  servizio  civile  universale  provinciale  e  ne
stabilisce le modalita' di adesione e di funzionamento.».