Art. 23 Sostituzione dell'art. 20 della legge provinciale sui giovani 2007 1. L'art. 20 della legge provinciale sui giovani 2007 e' sostituito dal seguente: «Art. 20 (Albo degli enti e delle organizzazioni del servizio civile universale provinciale). - 1. L'albo degli enti e delle organizzazioni del servizio civile universale provinciale contiene l'elenco dei soggetti abilitati alla gestione dei progetti di servizio civile universale provinciale. 2. Possono essere iscritti i soggetti che presentano i seguenti requisiti: a) esercitano l'attivita' senza scopo di lucro; b) dispongono di capacita' organizzativa e di possibilita' d'impiego in rapporto al servizio civile universale provinciale; c) condividono le finalita' dell'art. 16, comma 2, attraverso la sottoscrizione di un carta d'impegno; d) svolgono l'attivita' continuativamente da almeno due anni. 3. La Giunta provinciale istituisce l'albo degli enti e delle organizzazioni del servizio civile universale provinciale e ne stabilisce le modalita' di adesione e di funzionamento.».