Art. 25 
 
                    Sostituzione dell'art. 21-bis 
              della legge provinciale sui giovani 2007 
 
  1. L'art. 21-bis  della  legge  provinciale  sui  giovani  2007  e'
sostituito dal seguente: 
  «Art. 21-bis (Progetti di impegno nel  servizio  civile  universale
provinciale). - 1. Aderendo ai valori del servizio civile  universale
provinciale,  i  soggetti  iscritti  nell'albo  degli  enti  e  delle
organizzazioni del servizio  civile  universale  provinciale  possono
richiedere alla Provincia l'autorizzazione ad attivare, con  oneri  a
proprio carico, progetti di servizio civile  coerenti  con  le  linee
guida previste dall'art. 19; la Provincia concorre a questi  progetti
con il finanziamento delle spese previdenziali e di assicurazione.».