Art. 25 Sostituzione dell'art. 21-bis della legge provinciale sui giovani 2007 1. L'art. 21-bis della legge provinciale sui giovani 2007 e' sostituito dal seguente: «Art. 21-bis (Progetti di impegno nel servizio civile universale provinciale). - 1. Aderendo ai valori del servizio civile universale provinciale, i soggetti iscritti nell'albo degli enti e delle organizzazioni del servizio civile universale provinciale possono richiedere alla Provincia l'autorizzazione ad attivare, con oneri a proprio carico, progetti di servizio civile coerenti con le linee guida previste dall'art. 19; la Provincia concorre a questi progetti con il finanziamento delle spese previdenziali e di assicurazione.».