Art. 26 Sostituzione dell'art. 22 della legge provinciale sui giovani 2007 1. L'art. 22 della legge provinciale sui giovani 2007 e' sostituito dal seguente: «Art. 22 (Consulta provinciale per il servizio civile universale provinciale). - 1. La Giunta provinciale istituisce la consulta provinciale per il servizio civile universale provinciale, quale organismo permanente di confronto della Provincia con i soggetti iscritti all'albo degli enti e delle organizzazioni del servizio civile universale provinciale. 2. La consulta e' composta da un minimo di cinque a un massimo di dieci membri eletti dagli enti e dalle organizzazioni iscritti all'albo. Alle sedute della consulta partecipa, al fine del coordinamento, il responsabile della struttura provinciale competente in materia di servizio civile. 3. La consulta presenta alla Giunta provinciale, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sull'andamento del servizio civile in provincia di Trento e fornisce proposte per la programmazione degli interventi da realizzare. 4. Le modalita' di individuazione dei componenti, le funzioni e le modalita' di funzionamento della consulta sono stabilite dalla Giunta provinciale. 5. Ai componenti della consulta spetta il rimborso delle spese nella misura prevista dalla normativa provinciale in materia di organi collegiali.».