Art. 26 
 
                      Sostituzione dell'art. 22 
              della legge provinciale sui giovani 2007 
 
  1. L'art. 22 della legge provinciale sui giovani 2007 e' sostituito
dal seguente: 
  «Art. 22 (Consulta provinciale per il  servizio  civile  universale
provinciale). - 1.  La  Giunta  provinciale  istituisce  la  consulta
provinciale per il  servizio  civile  universale  provinciale,  quale
organismo permanente di confronto  della  Provincia  con  i  soggetti
iscritti all'albo degli enti  e  delle  organizzazioni  del  servizio
civile universale provinciale. 
  2. La consulta e' composta da un minimo di cinque a un  massimo  di
dieci membri  eletti  dagli  enti  e  dalle  organizzazioni  iscritti
all'albo.  Alle  sedute  della  consulta  partecipa,  al   fine   del
coordinamento, il responsabile della struttura provinciale competente
in materia di servizio civile. 
  3. La consulta  presenta  alla  Giunta  provinciale,  entro  il  31
dicembre di ogni anno,  una  relazione  sull'andamento  del  servizio
civile  in  provincia  di  Trento  e   fornisce   proposte   per   la
programmazione degli interventi da realizzare. 
  4. Le modalita' di individuazione dei componenti, le funzioni e  le
modalita' di funzionamento della consulta sono stabilite dalla Giunta
provinciale. 
  5. Ai componenti della consulta  spetta  il  rimborso  delle  spese
nella misura prevista  dalla  normativa  provinciale  in  materia  di
organi collegiali.».