Art. 29 Integrazione dell'art. 10 della legge provinciale sul benessere familiare 2011 1. Dopo il comma 5 dell'art. 10 della legge provinciale sul benessere familiare 2011 e' inserito il seguente: «5-bis. Al fine di potenziare gli strumenti di conciliazione dei tempi di vita familiare con i tempi di vita lavorativa, la Provincia puo' pubblicare sul proprio sito istituzionale i dati e le informazioni relativi ai servizi di conciliazione proposti dalle organizzazioni pubbliche e private, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali.».