Art. 29 
 
                      Integrazione dell'art. 10 
        della legge provinciale sul benessere familiare 2011 
 
  1. Dopo il  comma  5  dell'art.  10  della  legge  provinciale  sul
benessere familiare 2011 e' inserito il seguente: 
  «5-bis. Al fine di potenziare gli strumenti  di  conciliazione  dei
tempi di vita familiare con i tempi di vita lavorativa, la  Provincia
puo'  pubblicare  sul  proprio  sito  istituzionale  i  dati   e   le
informazioni relativi ai  servizi  di  conciliazione  proposti  dalle
organizzazioni pubbliche e private, nel rispetto della disciplina  in
materia di protezione dei dati personali.».