Art. 3 
 
                      Modificazione dell'art. 3 
              della legge provinciale sui giovani 2007 
 
  1. Nell'alinea del comma 1 dell'art. 3 della legge provinciale  sui
giovani 2007 le parole: «sentita la consulta prevista  dall'art.  10»
sono  sostituite  dalle  seguenti:  «previo  parere   del   consiglio
provinciale dei giovani previsto dall'art. 2 della legge  provinciale
28 maggio 2009, n.  7  (Istituzione  del  consiglio  provinciale  dei
giovani)».