Art. 3 Modificazione dell'art. 3 della legge provinciale sui giovani 2007 1. Nell'alinea del comma 1 dell'art. 3 della legge provinciale sui giovani 2007 le parole: «sentita la consulta prevista dall'art. 10» sono sostituite dalle seguenti: «previo parere del consiglio provinciale dei giovani previsto dall'art. 2 della legge provinciale 28 maggio 2009, n. 7 (Istituzione del consiglio provinciale dei giovani)».