Art. 34 
 
                      Sostituzione dell'art. 3 
                della legge provinciale n. 7 del 2009 
 
  1. L'art. 3 della legge provinciale n. 7 del 2009 e' sostituito dal
seguente: 
  «Art. 3 (Composizione del consiglio provinciale dei giovani). -  1.
Il  consiglio  provinciale  dei  giovani  e'  nominato  dalla  Giunta
provinciale e rimane in carica per la durata della legislatura.  Esso
e' composto da: 
    a)  il  presidente  della  consulta  provinciale  degli  studenti
istituita dall'art. 40 della legge provinciale 7 agosto  2006,  n.  5
(legge provinciale sulla scuola 2006), sostituito in caso di  assenza
o impedimento dal vicepresidente della consulta; 
    b)  quattro  membri  eletti  tra  i  componenti  della   consulta
provinciale  degli  studenti  sostituiti  in  caso   di   assenza   o
impedimento dagli studenti collocati utilmente nella  graduatoria  di
elezione; 
    c) sei membri provenienti dal mondo  associazionistico  giovanile
trentino e dal mondo universitario, di eta' compresa tra  i  diciotto
ed i  trentacinque  anni,  individuati  dalla  struttura  provinciale
competente  in  materia  di  politiche   giovanili   a   seguito   di
consultazioni e sulla base del principio di rotazione; in presenza di
un numero maggiore di candidature si procede  per  sorteggio;  rimane
comunque ferma la necessita'  di  assicurare  la  rappresentanza  dei
diversi settori; non possono essere nominate  persone  che  rivestono
cariche elettive in organi della Provincia e degli enti locali. 
  2. Se i componenti previsti dal comma 1, lettere a) e b), non hanno
piu' titolo a fare parte della consulta  provinciale  degli  studenti
subentrano,  per  il  periodo  rimanente  di  durata  del   consiglio
provinciale  dei  giovani,  i  candidati  collocati  utilmente  nella
graduatoria di elezione. In caso di ulteriori necessita' la  consulta
effettua elezioni suppletive. 
  3.  Il  consiglio  provinciale  dei  giovani  disciplina   il   suo
funzionamento con un regolamento interno. Il  supporto  al  consiglio
provinciale dei giovani  e'  garantito  dalla  struttura  provinciale
competente in materia di politiche giovanili. 
  4. Il consiglio provinciale dei giovani elegge al  suo  interno  un
presidente. Nella prima seduta successiva alle elezioni la carica  di
presidente del consiglio provinciale dei giovani e'  provvisoriamente
assegnata al componente piu' anziano tra i  componenti  indicati  nel
comma 1. 
  5. Ai componenti del consiglio provinciale dei  giovani  spetta  il
rimborso  delle  spese  nella   misura   prevista   dalla   normativa
provinciale in  materia  di  organi  collegiali.  La  Provincia  puo'
finanziare, nei limiti delle  risorse  assegnate,  le  attivita'  del
consiglio provinciale dei giovani a valere sul fondo per la  qualita'
del sistema educativo provinciale previsto dall'art. 112 della  legge
provinciale sulla scuola 2006.».