Art. 34 Sostituzione dell'art. 3 della legge provinciale n. 7 del 2009 1. L'art. 3 della legge provinciale n. 7 del 2009 e' sostituito dal seguente: «Art. 3 (Composizione del consiglio provinciale dei giovani). - 1. Il consiglio provinciale dei giovani e' nominato dalla Giunta provinciale e rimane in carica per la durata della legislatura. Esso e' composto da: a) il presidente della consulta provinciale degli studenti istituita dall'art. 40 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola 2006), sostituito in caso di assenza o impedimento dal vicepresidente della consulta; b) quattro membri eletti tra i componenti della consulta provinciale degli studenti sostituiti in caso di assenza o impedimento dagli studenti collocati utilmente nella graduatoria di elezione; c) sei membri provenienti dal mondo associazionistico giovanile trentino e dal mondo universitario, di eta' compresa tra i diciotto ed i trentacinque anni, individuati dalla struttura provinciale competente in materia di politiche giovanili a seguito di consultazioni e sulla base del principio di rotazione; in presenza di un numero maggiore di candidature si procede per sorteggio; rimane comunque ferma la necessita' di assicurare la rappresentanza dei diversi settori; non possono essere nominate persone che rivestono cariche elettive in organi della Provincia e degli enti locali. 2. Se i componenti previsti dal comma 1, lettere a) e b), non hanno piu' titolo a fare parte della consulta provinciale degli studenti subentrano, per il periodo rimanente di durata del consiglio provinciale dei giovani, i candidati collocati utilmente nella graduatoria di elezione. In caso di ulteriori necessita' la consulta effettua elezioni suppletive. 3. Il consiglio provinciale dei giovani disciplina il suo funzionamento con un regolamento interno. Il supporto al consiglio provinciale dei giovani e' garantito dalla struttura provinciale competente in materia di politiche giovanili. 4. Il consiglio provinciale dei giovani elegge al suo interno un presidente. Nella prima seduta successiva alle elezioni la carica di presidente del consiglio provinciale dei giovani e' provvisoriamente assegnata al componente piu' anziano tra i componenti indicati nel comma 1. 5. Ai componenti del consiglio provinciale dei giovani spetta il rimborso delle spese nella misura prevista dalla normativa provinciale in materia di organi collegiali. La Provincia puo' finanziare, nei limiti delle risorse assegnate, le attivita' del consiglio provinciale dei giovani a valere sul fondo per la qualita' del sistema educativo provinciale previsto dall'art. 112 della legge provinciale sulla scuola 2006.».