Art. 37 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1. Fino all'approvazione da  parte  della  Giunta  provinciale  dei
criteri e delle modalita' di  approvazione  e  di  finanziamento  dei
piani ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettere b)  e  c),  della  legge
provinciale sui giovani  2007,  come  modificato  dall'art.  4  della
presente legge, si applicano i criteri e le modalita'  di  attuazione
gia' approvati alla data di entrata in vigore della presente legge. 
  2. L'art. 6-bis della legge provinciale sui giovani 2007,  inserito
dall'art. 5  della  presente  legge,  si  applica  decorsi  sei  mesi
dall'adozione della deliberazione della Giunta  provinciale  prevista
dal medesimo art. 6-bis. 
  3. L'osservatorio permanente sulla condizione dell'infanzia  e  dei
giovani istituito ai sensi dell'art. 11 della legge  provinciale  sui
giovani 2007, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore
della presente legge, rimane  in  carica  fino  alla  scadenza  della
legislatura provinciale in corso alla data di entrata in vigore della
presente legge. Gli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della
Provincia n. 10-117/Leg del  2008  ancorche'  abrogati  dall'art.  36
della  presente  legge  continuano  ad  essere  applicati  fino  alla
scadenza dell'osservatorio. 
  4. Gli articoli 2 e 3 della legge provinciale n. 7 del  2009,  come
modificati dagli articoli 33 e 34 della presente legge, si  applicano
al consiglio provinciale dei giovani nominato a decorrere dall'inizio
della legislatura provinciale successiva  alla  data  di  entrata  in
vigore della presente legge. Fino a questa nomina continua a  operare
il consiglio provinciale dei  giovani  gia'  nominato  alla  data  di
entrata in vigore della presente legge, nella composizione e  con  le
competenze previste dagli articoli 2 e 3 della legge provinciale n. 7
del 2009, nel testo vigente prima delle modificazioni apportate dalla
presente legge.