Art. 37 Disposizioni transitorie 1. Fino all'approvazione da parte della Giunta provinciale dei criteri e delle modalita' di approvazione e di finanziamento dei piani ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettere b) e c), della legge provinciale sui giovani 2007, come modificato dall'art. 4 della presente legge, si applicano i criteri e le modalita' di attuazione gia' approvati alla data di entrata in vigore della presente legge. 2. L'art. 6-bis della legge provinciale sui giovani 2007, inserito dall'art. 5 della presente legge, si applica decorsi sei mesi dall'adozione della deliberazione della Giunta provinciale prevista dal medesimo art. 6-bis. 3. L'osservatorio permanente sulla condizione dell'infanzia e dei giovani istituito ai sensi dell'art. 11 della legge provinciale sui giovani 2007, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, rimane in carica fino alla scadenza della legislatura provinciale in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. Gli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Provincia n. 10-117/Leg del 2008 ancorche' abrogati dall'art. 36 della presente legge continuano ad essere applicati fino alla scadenza dell'osservatorio. 4. Gli articoli 2 e 3 della legge provinciale n. 7 del 2009, come modificati dagli articoli 33 e 34 della presente legge, si applicano al consiglio provinciale dei giovani nominato a decorrere dall'inizio della legislatura provinciale successiva alla data di entrata in vigore della presente legge. Fino a questa nomina continua a operare il consiglio provinciale dei giovani gia' nominato alla data di entrata in vigore della presente legge, nella composizione e con le competenze previste dagli articoli 2 e 3 della legge provinciale n. 7 del 2009, nel testo vigente prima delle modificazioni apportate dalla presente legge.