Art. 38 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Alle maggiori spese derivanti dall'applicazione degli articoli 8
e 17, stimate nell'importo di euro 198.000 per l'anno 2018 e di  euro
296.000  dall'anno  2019,  si  provvede  con   l'integrazione   dello
stanziamento  per  i  medesimi  anni  della  missione  06  (politiche
giovanili, sport e tempo libero), programma 02  (giovani),  titolo  1
(spese  correnti).  Alla  relativa  copertura  si  provvede  mediante
riduzione di euro 198.000 per l'anno  2018  e  di  euro  296.000  per
ciascuno degli anni 2019 e 2020 degli  accantonamenti  sui  fondi  di
riserva  previsti  dalla  missione  20  (fondi   e   accantonamenti),
programma 01 (fondi di riserva), titolo 1 (spese correnti).  Per  gli
anni successivi si provvede con i rispettivi bilanci provinciali. 
  2. Alle maggiori spese derivanti dall'applicazione  degli  articoli
18 e 26, stimate nell'importo di euro 2.000 per l'anno 2018 e di euro
4.000  dall'anno  2019,  si   provvede   con   l'integrazione   dello
stanziamento  per  i  medesimi  anni  della  missione   01   (servizi
istituzionali, generali e di gestione), programma 11  (altri  servizi
generali), titolo 1 (spese  correnti).  Alla  relativa  copertura  si
provvede mediante riduzione di euro 2.000 per l'anno 2018 e  di  euro
4.000 per ciascuno degli anni 2019 e 2020  degli  accantonamenti  sui
fondi di riserva previsti dalla missione 20 (fondi e accantonamenti),
programma 01 (fondi di riserva), titolo 1 (spese correnti).  Per  gli
anni successivi si provvede con i rispettivi bilanci provinciali. 
  3. Dall'applicazione degli articoli 2, 4, 5,  6,  7,  9  e  10  non
derivano  maggiori  spese  rispetto  a  quelle  gia'  autorizzate  in
bilancio nella  missione  06  (politiche  giovanili,  sport  e  tempo
libero), programma 02 (giovani), titolo 1 (spese correnti). 
  4. Dall'applicazione  dell'art.  25  non  derivano  maggiori  spese
rispetto a quelle gia' autorizzate  in  bilancio  nella  missione  12
(diritti  sociali,  politiche  sociali  e  famiglia),  programma   08
(cooperazione e associazionismo), titolo 1 (spese correnti). 
  5. Dall'applicazione  dell'art.  34  non  derivano  maggiori  spese
rispetto a quelle gia' autorizzate  in  bilancio  nella  missione  04
(istruzione e diritto allo studio), programma  02  (altri  ordini  di
istruzione non universitaria), titolo 1 (spese correnti). 
  6. Dall'applicazione degli  altri  articoli  di  questa  legge  non
derivano spese a carico del bilancio provinciale. 
  7. La Giunta provinciale e' autorizzata ad apportare al bilancio le
variazioni conseguenti a questa legge, ai sensi dell'art.  27,  comma
1, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale
di contabilita' 1979). 
  La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino  Ufficiale  della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di  farla
osservare come legge della Provincia. 
    Trento, 28 maggio 2018 
 
                                 Il Presidente della Provincia: Rossi