Art. 38 Disposizioni finanziarie 1. Alle maggiori spese derivanti dall'applicazione degli articoli 8 e 17, stimate nell'importo di euro 198.000 per l'anno 2018 e di euro 296.000 dall'anno 2019, si provvede con l'integrazione dello stanziamento per i medesimi anni della missione 06 (politiche giovanili, sport e tempo libero), programma 02 (giovani), titolo 1 (spese correnti). Alla relativa copertura si provvede mediante riduzione di euro 198.000 per l'anno 2018 e di euro 296.000 per ciascuno degli anni 2019 e 2020 degli accantonamenti sui fondi di riserva previsti dalla missione 20 (fondi e accantonamenti), programma 01 (fondi di riserva), titolo 1 (spese correnti). Per gli anni successivi si provvede con i rispettivi bilanci provinciali. 2. Alle maggiori spese derivanti dall'applicazione degli articoli 18 e 26, stimate nell'importo di euro 2.000 per l'anno 2018 e di euro 4.000 dall'anno 2019, si provvede con l'integrazione dello stanziamento per i medesimi anni della missione 01 (servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 11 (altri servizi generali), titolo 1 (spese correnti). Alla relativa copertura si provvede mediante riduzione di euro 2.000 per l'anno 2018 e di euro 4.000 per ciascuno degli anni 2019 e 2020 degli accantonamenti sui fondi di riserva previsti dalla missione 20 (fondi e accantonamenti), programma 01 (fondi di riserva), titolo 1 (spese correnti). Per gli anni successivi si provvede con i rispettivi bilanci provinciali. 3. Dall'applicazione degli articoli 2, 4, 5, 6, 7, 9 e 10 non derivano maggiori spese rispetto a quelle gia' autorizzate in bilancio nella missione 06 (politiche giovanili, sport e tempo libero), programma 02 (giovani), titolo 1 (spese correnti). 4. Dall'applicazione dell'art. 25 non derivano maggiori spese rispetto a quelle gia' autorizzate in bilancio nella missione 12 (diritti sociali, politiche sociali e famiglia), programma 08 (cooperazione e associazionismo), titolo 1 (spese correnti). 5. Dall'applicazione dell'art. 34 non derivano maggiori spese rispetto a quelle gia' autorizzate in bilancio nella missione 04 (istruzione e diritto allo studio), programma 02 (altri ordini di istruzione non universitaria), titolo 1 (spese correnti). 6. Dall'applicazione degli altri articoli di questa legge non derivano spese a carico del bilancio provinciale. 7. La Giunta provinciale e' autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti a questa legge, ai sensi dell'art. 27, comma 1, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilita' 1979). La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia. Trento, 28 maggio 2018 Il Presidente della Provincia: Rossi