Art. 7 
 
                   Inserimento dell'art. 6-quater 
              nella legge provinciale sui giovani 2007 
 
  1. Dopo l'art. 6-ter della legge provinciale sui  giovani  2007  e'
inserito il seguente: 
  «Art. 6-quater (Promozione  dell'attivita'  lavorativa).  -  1.  La
Provincia  riconosce  il  potenziale  educativo  e  formativo   delle
attivita' lavorative che gli studenti  in  eta'  lavorativa  svolgono
durante il periodo estivo, anche all'estero, e sostiene  lo  sviluppo
di  queste  attivita'  lavorative  estive.  Per  tale  finalita'   la
Provincia orienta le attivita' dei piani giovani di zona per favorire
l'incontro fra domanda e offerta di lavoro estivo dei giovani,  anche
in eta'  di  obbligo  scolastico,  anche  mediante  l'utilizzo  degli
strumenti previsti dall'art. 4-ter della legge provinciale 16  giugno
1983, n. 19 (legge provinciale sul lavoro 1983). 
  2. Al fine di promuovere e valorizzare l'attivita' lavorativa anche
nell'ambito dei percorsi di apprendimento in alternanza scuola-lavoro
disciplinati  dalla  legge  provinciale   sulla   scuola   2006,   le
istituzioni formative e le  istituzioni  scolastiche  che  gestiscono
percorsi  di  alta  formazione,  dotate  di  aree  e   strumentazioni
funzionali all'esercizio di un'attivita' di tipo  aziendale,  possono
predisporre  uno  specifico  progetto  di  coerenza   con   l'offerta
formativa definita nel progetto d'istituto, che prevede l'utilizzo di
tali spazi e attrezzature a fini didattici. In  tal  caso;  eventuali
utili provenienti dall'alienazione di beni e servizi  prodotti  nello
svolgimento dell'attivita' didattica  sono  oggetto  di  contabilita'
separata e sono destinati  all'incremento  delle  strutture  e  della
qualita' dei servizi di formazione.».