Art. 7 Inserimento dell'art. 6-quater nella legge provinciale sui giovani 2007 1. Dopo l'art. 6-ter della legge provinciale sui giovani 2007 e' inserito il seguente: «Art. 6-quater (Promozione dell'attivita' lavorativa). - 1. La Provincia riconosce il potenziale educativo e formativo delle attivita' lavorative che gli studenti in eta' lavorativa svolgono durante il periodo estivo, anche all'estero, e sostiene lo sviluppo di queste attivita' lavorative estive. Per tale finalita' la Provincia orienta le attivita' dei piani giovani di zona per favorire l'incontro fra domanda e offerta di lavoro estivo dei giovani, anche in eta' di obbligo scolastico, anche mediante l'utilizzo degli strumenti previsti dall'art. 4-ter della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 (legge provinciale sul lavoro 1983). 2. Al fine di promuovere e valorizzare l'attivita' lavorativa anche nell'ambito dei percorsi di apprendimento in alternanza scuola-lavoro disciplinati dalla legge provinciale sulla scuola 2006, le istituzioni formative e le istituzioni scolastiche che gestiscono percorsi di alta formazione, dotate di aree e strumentazioni funzionali all'esercizio di un'attivita' di tipo aziendale, possono predisporre uno specifico progetto di coerenza con l'offerta formativa definita nel progetto d'istituto, che prevede l'utilizzo di tali spazi e attrezzature a fini didattici. In tal caso; eventuali utili provenienti dall'alienazione di beni e servizi prodotti nello svolgimento dell'attivita' didattica sono oggetto di contabilita' separata e sono destinati all'incremento delle strutture e della qualita' dei servizi di formazione.».