Art. 8 Inserimento dell'art. 7-bis nella legge provinciale sui giovani 2007 1. Dopo l'art. 7 della legge provinciale sui giovani 2007 e' inserito il seguente: «Art. 7-bis (Sportello giovani). - 1. La Provincia promuove l'attivazione dello sportello giovani per favorire l'informazione sui diritti e i servizi esistenti sul proprio territorio, per rendere accessibili i servizi ai giovani e aumentare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa nei loro confronti. 2. Lo sportello e' gestito utilizzando anche le nuove tecnologie e i social network e svolge, a favore dei giovani, le seguenti attivita': a) orienta e informa sui diritti e i servizi previsti da questa legge e dalle altre discipline settoriali provinciali; b) fornisce le informazioni sulle opportunita' offerte dai piani giovani di zona e d'ambito; c) favorisce la creazione di network anche al fine di promuovere aggregazioni di supporto per le progettazioni europee. 3. La Provincia favorisce la diffusione delle informazioni relative ad attivita' e servizi destinati ai giovani anche a livello locale mediante l'attivazione di sportelli periferici da parte dei piani giovani.».