Art. 8 
 
                     Inserimento dell'art. 7-bis 
              nella legge provinciale sui giovani 2007 
 
  1. Dopo l'art. 7  della  legge  provinciale  sui  giovani  2007  e'
inserito il seguente: 
  «Art.  7-bis  (Sportello  giovani).  -  1.  La  Provincia  promuove
l'attivazione dello sportello giovani per favorire l'informazione sui
diritti e i servizi esistenti sul  proprio  territorio,  per  rendere
accessibili  i  servizi  ai  giovani  e  aumentare   l'efficienza   e
l'efficacia dell'azione amministrativa nei loro confronti. 
  2. Lo sportello e' gestito utilizzando anche le nuove tecnologie  e
i social  network  e  svolge,  a  favore  dei  giovani,  le  seguenti
attivita': 
    a) orienta e informa sui diritti e i servizi previsti  da  questa
legge e dalle altre discipline settoriali provinciali; 
    b) fornisce le informazioni sulle opportunita' offerte dai  piani
giovani di zona e d'ambito; 
    c) favorisce la creazione di network anche al fine di  promuovere
aggregazioni di supporto per le progettazioni europee. 
  3. La Provincia favorisce la diffusione delle informazioni relative
ad attivita' e servizi destinati ai giovani anche  a  livello  locale
mediante l'attivazione di sportelli periferici  da  parte  dei  piani
giovani.».