Art. 9 Sostituzione dell'art. 8 della legge provinciale sui giovani 2007 1. L'art. 8 della legge provinciale sui giovani 2007 e' sostituito dal seguente: «Art. 8 (Centri giovanili). - 1. La Provincia riconosce il ruolo dei centri giovanili quali punto di riferimento per l'organizzazione di azioni rivolte ai giovani e volte, tra l'altro: a) alla realizzazione di iniziative formative, di stimolo all'imprenditoria giovanile e di orientamento e supporto alla vita del giovane; b) alla produzione di attivita' artistiche; c) allo svolgimento di attivita' culturali, ludico-ricreative e motorie. 2. La Provincia puo' favorire la costituzione di una rete per il coordinamento delle attivita' svolte dai centri giovanili.».