Art. 9 
 
                      Sostituzione dell'art. 8 
              della legge provinciale sui giovani 2007 
 
  1. L'art. 8 della legge provinciale sui giovani 2007 e'  sostituito
dal seguente: 
  «Art. 8 (Centri giovanili). - 1. La Provincia  riconosce  il  ruolo
dei centri giovanili quali punto di riferimento per  l'organizzazione
di azioni rivolte ai giovani e volte, tra l'altro: 
    a)  alla  realizzazione  di  iniziative  formative,  di   stimolo
all'imprenditoria giovanile e di orientamento e  supporto  alla  vita
del giovane; 
    b) alla produzione di attivita' artistiche; 
    c) allo svolgimento di attivita' culturali,  ludico-ricreative  e
motorie. 
  2. La Provincia puo' favorire la costituzione di una  rete  per  il
coordinamento delle attivita' svolte dai centri giovanili.».