(Pubblicata nel Supplemento n. 4 al 
       Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige 
                      n. 22 del 31 maggio 2018) 
 
                      IL CONSIGLIO PROVINCIALE 
 
                            Ha approvato 
 
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
Integrazione dell'articolo 48 della legge provinciale 3 aprile  1997,
                                n. 7 
             (legge sul personale della Provincia 1997) 
 
  1. Dopo il comma 2-bis dell'art. 48 della legge sul personale della
Provincia 1997 sono inseriti i seguenti: 
    «2-ter. La Provincia promuove l'inserimento nella  contrattazione
collettiva provinciale di istituti volti a garantire che i lavoratori
possano cedere a  titolo  gratuito  le  ferie  da  loro  maturate  ai
lavoratori dipendenti dallo stesso ente di appartenenza, al  fine  di
consentire  a  questi  ultimi  di   assentarsi   dal   servizio   per
fronteggiare gravi necessita' personali e familiari. 
    2-quater. La cessione  di  ferie  prevista  dal  comma  2-ter  e'
disposta nel rispetto delle  disposizioni  statali,  comprese  quelle
previste dal decreto legislativo 8 aprile  2003,  n.  66  (Attuazione
delle direttive 93/104/CE e  2000/34/CE  concernenti  taluni  aspetti
dell'organizzazione  dell'orario  di  lavoro),  relative  al  periodo
minimo di ferie e di tutela del riposo giornaliero e settimanale.»