(Pubblicata nel Supplemento n. 4 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 22 del 31 maggio 2018) IL CONSIGLIO PROVINCIALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Promulga la seguente legge: Art. 1 Integrazione dell'articolo 48 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia 1997) 1. Dopo il comma 2-bis dell'art. 48 della legge sul personale della Provincia 1997 sono inseriti i seguenti: «2-ter. La Provincia promuove l'inserimento nella contrattazione collettiva provinciale di istituti volti a garantire che i lavoratori possano cedere a titolo gratuito le ferie da loro maturate ai lavoratori dipendenti dallo stesso ente di appartenenza, al fine di consentire a questi ultimi di assentarsi dal servizio per fronteggiare gravi necessita' personali e familiari. 2-quater. La cessione di ferie prevista dal comma 2-ter e' disposta nel rispetto delle disposizioni statali, comprese quelle previste dal decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 (Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro), relative al periodo minimo di ferie e di tutela del riposo giornaliero e settimanale.»