Art. 3 Modificazioni dell'articolo 9 della legge provinciale 5 agosto 2016, n. 14, in materia di spesa per il personale provinciale 1. Nel comma 6 dell'art. 9 della legge provinciale n. 14 del 2016 le parole: «Per gli anni 2016 e 2017,» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'anno 2016 e fino al 30 settembre 2017». 2. Nel comma 6 dell'art. 9 della legge provinciale n. 14 del 2016 le parole: «e dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97,» sono soppresse. 3. Alla fine del comma 6 dell'art. 9 della legge provinciale n. 14 del 2016 sono inserite le parole: «Al medesimo personale in servizio al 1° ottobre 2017 e' corrisposto un assegno lordo una tantum di euro 350 in relazione a quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 15 (Fondo per l'operativita' del soccorso pubblico) del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, e dall'articolo 10, comma 17, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94 (Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 244).»