Art. 3 
 
Modificazioni dell'articolo 9 della legge provinciale 5 agosto  2016,
                               n. 14, 
          in materia di spesa per il personale provinciale 
 
  1. Nel comma 6 dell'art. 9 della legge provinciale n. 14  del  2016
le parole:  «Per  gli  anni  2016  e  2017,»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «Per l'anno 2016 e fino al 30 settembre 2017». 
  2. Nel comma 6 dell'art. 9 della legge provinciale n. 14  del  2016
le parole: «e dell'articolo 15, comma 3, del decreto  legislativo  29
maggio 2017, n. 97,» sono soppresse. 
  3. Alla fine del comma 6 dell'art. 9 della legge provinciale n.  14
del 2016 sono inserite le parole: «Al medesimo personale in  servizio
al 1° ottobre 2017 e' corrisposto un assegno lordo una tantum di euro
350 in relazione a quanto  previsto  dal  comma  3  dell'articolo  15
(Fondo  per  l'operativita'  del  soccorso  pubblico)   del   decreto
legislativo 29 maggio 2017, n. 97, e dall'articolo 10, comma 17,  del
decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94 (Disposizioni in materia di
riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate,
ai sensi dell'articolo 1, comma 5, secondo periodo,  della  legge  31
dicembre 2012, n. 244).»