Art. 10 Modificazioni dell'art. 22 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 1. Nella rubrica dell'art. 22 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 le parole: «delle prestazioni» sono sostituite dalle seguenti: «degli interventi». 2. Nell'alinea del comma 3 dell'art. 22 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 le parole: «delle prestazioni sociali» sono sostituite dalle seguenti: «degli interventi socio-assistenziali». 3. Nel comma 5 dell'art. 22 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 le parole: «non puo' superare il 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «non puo' superare il 15 per cento».