Art. 10 
 
                     Modificazioni dell'art. 22 
        della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 
 
  1.  Nella  rubrica  dell'art.  22  della  legge  provinciale  sulle
politiche sociali 2007 le parole: «delle prestazioni» sono sostituite
dalle seguenti: «degli interventi». 
  2. Nell'alinea del comma 3 dell'art.  22  della  legge  provinciale
sulle politiche sociali 2007 le parole: «delle  prestazioni  sociali»
sono     sostituite     dalle     seguenti:     «degli     interventi
socio-assistenziali». 
  3. Nel comma 5 dell'art. 22 della legge provinciale sulle politiche
sociali 2007 le parole: «non puo' superare  il  20  per  cento»  sono
sostituite dalle seguenti: «non puo' superare il 15 per cento».