Art. 11 Sostituzione dell'art. 7 della legge provinciale n. 15 del 2012 1. L'art. 7 della legge provinciale n. 15 del 2012 e' sostituito dal seguente: «Art. 7 (Riconoscimento e sostegno al prestatore di assistenza familiare). - 1. La Provincia riconosce e promuove la cura familiare e la solidarieta' come beni sociali, in un'ottica di responsabilizzazione diffusa e di sviluppo di comunita', nell'ambito delle politiche sociali e socio-sanitarie; riconosce e valorizza la figura del familiare che presta assistenza a un proprio caro in condizione di non autosufficienza, anche derivante da demenza o da altre malattie neurodegenerative, in quanto componente della rete di assistenza alla persona e risorsa del sistema integrato dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari. 2. La Provincia riconosce e tutela i bisogni del prestatore di assistenza familiare, in sintonia con le esigenze della persona accudita, attraverso la definizione di interventi e di azioni di supporto a esso e l'integrazione dell'attivita' del prestatore di assistenza familiare nel sistema provinciale degli interventi sociali, socio-sanitari e sanitari. A tal fine la Provincia stabilisce le modalita' per favorire detta integrazione.».