Art. 11 
 
                      Sostituzione dell'art. 7 
               della legge provinciale n. 15 del 2012 
 
  1. L'art. 7 della legge provinciale n. 15 del  2012  e'  sostituito
dal seguente: 
  «Art. 7 (Riconoscimento e  sostegno  al  prestatore  di  assistenza
familiare). - 1. La Provincia riconosce e promuove la cura  familiare
e   la   solidarieta'   come   beni   sociali,   in   un'ottica    di
responsabilizzazione diffusa e di sviluppo di comunita',  nell'ambito
delle politiche sociali e socio-sanitarie; riconosce e  valorizza  la
figura del familiare che presta  assistenza  a  un  proprio  caro  in
condizione di non autosufficienza, anche derivante da  demenza  o  da
altre malattie neurodegenerative, in quanto componente della rete  di
assistenza alla persona e risorsa del sistema integrato  dei  servizi
sociali, socio-sanitari e sanitari. 
  2. La Provincia riconosce e tutela  i  bisogni  del  prestatore  di
assistenza familiare, in  sintonia  con  le  esigenze  della  persona
accudita, attraverso la definizione di  interventi  e  di  azioni  di
supporto a esso e l'integrazione  dell'attivita'  del  prestatore  di
assistenza  familiare  nel  sistema  provinciale   degli   interventi
sociali,  socio-sanitari  e  sanitari.  A  tal  fine   la   Provincia
stabilisce le modalita' per favorire detta integrazione.».