Art. 14 Modificazioni dell'art. 14 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 1. Nel comma 5 dell'art. 14 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 le parole: «La Giunta provinciale dispone in ordine all'istituzione e alla tenuta di registri per particolari categorie di soggetti e patologie.» sono soppresse. 2. Dopo il comma 5 dell'art. 14 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 e' inserito il seguente: «5-bis. Nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, in conformita' a quanto previsto dall'art. 12, comma 12, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e per le finalita' previste dal comma 10 dell'art. 12 del medesimo decreto-legge, sono istituiti i seguenti registri di rilevanza provinciale: a) registro tumori; b) registro di artroprotesi; c) registro delle malformazioni congenite; d) registro diabete mellito infantile e giovanile insulino-dipendente; e) registro insufficienza renale cronica e trattamento sostitutivo dialitico; f) registro delle malattie rare; g) registro di mortalita'.». 3. Dopo il comma 5-bis dell'art. 14 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 e' inserito il seguente: «5-ter. Le modalita' di tenuta dei registri previsti dal comma 5-bis sono definite con regolamento.».