Art. 14 
 
         Modificazioni dell'art. 14 della legge provinciale 
                   sulla tutela della salute 2010 
 
  1. Nel comma 5 dell'art. 14 della legge  provinciale  sulla  tutela
della salute 2010 le parole: «La Giunta provinciale dispone in ordine
all'istituzione e alla tenuta di registri per  particolari  categorie
di soggetti e patologie.» sono soppresse. 
  2. Dopo il comma 5  dell'art.  14  della  legge  provinciale  sulla
tutela della salute 2010 e' inserito il seguente: 
  «5-bis.  Nel  rispetto  della  normativa  vigente  in  materia   di
protezione dei dati  personali,  in  conformita'  a  quanto  previsto
dall'art. 12, comma 12, del decreto-legge 18  ottobre  2012,  n.  179
(Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito  con
modificazioni, dalla legge  17  dicembre  2012,  n.  221,  e  per  le
finalita'  previste  dal  comma  10   dell'art.   12   del   medesimo
decreto-legge,  sono  istituiti  i  seguenti  registri  di  rilevanza
provinciale: 
    a) registro tumori; 
    b) registro di artroprotesi; 
    c) registro delle malformazioni congenite; 
    d)   registro   diabete    mellito    infantile    e    giovanile
insulino-dipendente; 
    e)  registro   insufficienza   renale   cronica   e   trattamento
sostitutivo dialitico; 
    f) registro delle malattie rare; 
    g) registro di mortalita'.». 
  3. Dopo il comma 5-bis dell'art. 14 della legge  provinciale  sulla
tutela della salute 2010 e' inserito il seguente: 
  «5-ter. Le modalita' di tenuta  dei  registri  previsti  dal  comma
5-bis sono definite con regolamento.».