Art. 16 
 
Integrazioni dell'art. 30  della  legge  provinciale  di  recepimento
  delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016. 
 
  1. Nel comma 4 dell'art. 30 della legge provinciale di  recepimento
delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 dopo le
parole: «la completezza dei  servizi,»  sono  inserite  le  seguenti:
«l'efficacia e l'appropriatezza delle prestazioni,» e dopo le parole:
«ivi compreso  il  volontariato.»  sono  inserite  le  seguenti:  «Le
amministrazioni aggiudicatrici promuovono inoltre la realizzazione di
sinergie con la rete dei servizi sociali nonche', ove  sia  richiesto
in relazione a particolari esigenze di esecuzione della  prestazione,
il radicamento diffuso sul territorio e il legame  con  la  comunita'
locale finalizzati alla costruzione di rapporti di prossimita' con  i
cittadini, con i gruppi sociali e con le istituzioni.».