Art. 16 Integrazioni dell'art. 30 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016. 1. Nel comma 4 dell'art. 30 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 dopo le parole: «la completezza dei servizi,» sono inserite le seguenti: «l'efficacia e l'appropriatezza delle prestazioni,» e dopo le parole: «ivi compreso il volontariato.» sono inserite le seguenti: «Le amministrazioni aggiudicatrici promuovono inoltre la realizzazione di sinergie con la rete dei servizi sociali nonche', ove sia richiesto in relazione a particolari esigenze di esecuzione della prestazione, il radicamento diffuso sul territorio e il legame con la comunita' locale finalizzati alla costruzione di rapporti di prossimita' con i cittadini, con i gruppi sociali e con le istituzioni.».