Art. 3 Inserimento dell'art. 9-bis nella legge provinciale sull'handicap 2003 1. Dopo l'art. 9 della legge provinciale sull'handicap 2003, nel capo II bis, e' inserito il seguente: «Art. 9-bis (Oggetto). - 1. Per favorire la realizzazione delle finalita' previste dall'art. 1 e, in particolare, la valorizzazione delle dimensioni di autonomia, indipendenza, liberta' di scelta, autorappresentazione e autodeterminazione della persona, la Provincia promuove, secondo quanto previsto da questo capo, interventi specifici rivolti alle persone con disabilita' accertata ai sensi dell'art. 4, finalizzati a consentire la progettazione e la realizzazione di processi, anche precoci, di progressivo distacco dalla famiglia di origine e ad evitare, ritardare o prevenire l'istituzionalizzazione, nel rispetto dei principi stabiliti dalla Costituzione, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita', fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata dall'Italia ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, e dalla legge 22 giugno 2016, n. 112 (Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilita' grave prive del sostegno familiare). Gli interventi sono realizzati nel rispetto della volonta' della persona con disabilita' e di chi ne tutela gli interessi. 2. I criteri, i requisiti e le modalita' di accesso, da parte delle persone con disabilita', agli interventi previsti da questo capo, sono definiti con la deliberazione della Giunta provinciale prevista dall'art. 25, comma 1-bis, e tengono in considerazione anche il grado di autosufficienza della persona con disabilita'. Gli accessi sono in ogni caso subordinati a una valutazione multidimensionale in grado di misurare anche l'efficacia degli interventi in chiave di miglioramento dei sostegni e dei domini della qualita' di vita. La valutazione multidimensionale e' effettuata dagli enti locali competenti nell'ambito della presa in carico unitaria, coinvolgendo, ove necessario, l'Azienda provinciale per i servizi sanitari, e analizza prioritariamente le diverse dimensioni della persona con disabilita' in prospettiva della sua migliore qualita' di vita, e, in particolare, almeno le seguenti aree: a) qualita' di vita; b) esercizio dei diritti fondamentali e opportunita' di inclusione sociale; c) livello di autodeterminazione.».