Art. 3 
 
                     Inserimento dell'art. 9-bis 
             nella legge provinciale sull'handicap 2003 
 
  1. Dopo l'art. 9 della legge provinciale  sull'handicap  2003,  nel
capo II bis, e' inserito il seguente: 
  «Art. 9-bis (Oggetto). - 1. Per  favorire  la  realizzazione  delle
finalita' previste dall'art. 1 e, in particolare,  la  valorizzazione
delle dimensioni di  autonomia,  indipendenza,  liberta'  di  scelta,
autorappresentazione e autodeterminazione della persona, la Provincia
promuove,  secondo  quanto  previsto  da  questo   capo,   interventi
specifici rivolti alle persone con  disabilita'  accertata  ai  sensi
dell'art.  4,  finalizzati  a  consentire  la  progettazione   e   la
realizzazione di processi, anche  precoci,  di  progressivo  distacco
dalla famiglia  di  origine  e  ad  evitare,  ritardare  o  prevenire
l'istituzionalizzazione, nel rispetto dei  principi  stabiliti  dalla
Costituzione,  dalla  Carta  dei  diritti  fondamentali   dell'Unione
europea, dalla Convenzione delle  Nazioni  Unite  sui  diritti  delle
persone con disabilita', fatta a New  York  il  13  dicembre  2006  e
ratificata dall'Italia ai sensi della legge 3 marzo 2009,  n.  18,  e
dalla legge 22 giugno  2016,  n.  112  (Disposizioni  in  materia  di
assistenza in favore delle persone con disabilita'  grave  prive  del
sostegno familiare). Gli  interventi  sono  realizzati  nel  rispetto
della volonta' della persona con disabilita' e di chi ne  tutela  gli
interessi. 
  2. I criteri, i requisiti e le modalita' di accesso, da parte delle
persone con disabilita', agli interventi  previsti  da  questo  capo,
sono definiti con la deliberazione della Giunta provinciale  prevista
dall'art. 25, comma 1-bis, e tengono in considerazione anche il grado
di autosufficienza della persona con disabilita'. Gli accessi sono in
ogni caso subordinati a una valutazione multidimensionale in grado di
misurare  anche   l'efficacia   degli   interventi   in   chiave   di
miglioramento dei sostegni e dei domini della qualita'  di  vita.  La
valutazione  multidimensionale  e'  effettuata  dagli   enti   locali
competenti nell'ambito della presa in carico unitaria,  coinvolgendo,
ove necessario, l'Azienda  provinciale  per  i  servizi  sanitari,  e
analizza prioritariamente le diverse  dimensioni  della  persona  con
disabilita' in prospettiva della sua migliore qualita' di vita, e, in
particolare, almeno le seguenti aree: 
    a) qualita' di vita; 
    b)  esercizio  dei  diritti  fondamentali   e   opportunita'   di
inclusione sociale; 
    c) livello di autodeterminazione.».