Art. 9 Modificazioni dell'art. 20 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 1. Nel comma 1 dell'art. 20 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 le parole: «prestazioni sociali» sono sostituite dalle seguenti: «interventi socio-assistenziali» e le parole: «Salvo quanto previsto dal comma 2,» sono soppresse. 2. Il comma 2 dell'art. 20 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 e' abrogato.