Art. 9 
 
                     Modificazioni dell'art. 20 
        della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 
 
  1. Nel comma 1 dell'art. 20 della legge provinciale sulle politiche
sociali 2007 le parole: «prestazioni sociali» sono  sostituite  dalle
seguenti: «interventi socio-assistenziali» e le parole: «Salvo quanto
previsto dal comma 2,» sono soppresse. 
  2. Il comma 2 dell'art. 20 della legge provinciale sulle  politiche
sociali 2007 e' abrogato.