Art. 4 
 
   Successione nella titolarita' dei beni e dei rapporti giuridici 
 
  1. Il Comune di Valle Cannobina subentra nella titolarita' di tutti
i beni mobili ed immobili e di tutti i rapporti  giuridici  attivi  e
passivi dei comuni originari. 
  2. Il personale dei comuni originari e'  trasferito  al  Comune  di
Valle Cannobina. 
  3. Il personale  trasferito  mantiene  la  posizione  giuridica  ed
economica in essere all'atto del trasferimento. 
  4. Le risorse destinate, nell'anno di estinzione del  comune,  alle
politiche di sviluppo delle risorse umane e  alla  produttivita'  del
personale, previste dal contratto collettivo di lavoro  del  comparto
regioni  ed  autonomie  locali  vigente,  a  decorrere  dall'anno  di
istituzione, confluiscono nel bilancio del Comune di Valle  Cannobina
per  l'intero  importo,  in  un  unico  fondo  avente   la   medesima
destinazione.