Art. 4 Successione nella titolarita' dei beni e dei rapporti giuridici 1. Il Comune di Valle Cannobina subentra nella titolarita' di tutti i beni mobili ed immobili e di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dei comuni originari. 2. Il personale dei comuni originari e' trasferito al Comune di Valle Cannobina. 3. Il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica in essere all'atto del trasferimento. 4. Le risorse destinate, nell'anno di estinzione del comune, alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttivita' del personale, previste dal contratto collettivo di lavoro del comparto regioni ed autonomie locali vigente, a decorrere dall'anno di istituzione, confluiscono nel bilancio del Comune di Valle Cannobina per l'intero importo, in un unico fondo avente la medesima destinazione.