Art. 5 Sede del comune 1. Se non diversamente disposto dallo statuto provvisorio di cui all'art. 15, comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e fino alla data di entrata in vigore dello statuto del nuovo comune, la sede legale provvisoria del Comune di Valle Cannobina e' situata presso la sede dell'estinto Comune di Cavaglio Spoccia.