Art. 5 
 
                           Sede del comune 
 
  1. Se non diversamente disposto dallo statuto  provvisorio  di  cui
all'art. 15, comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.  267
(testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)  e  fino
alla data di entrata in vigore dello statuto  del  nuovo  comune,  la
sede legale provvisoria del Comune  di  Valle  Cannobina  e'  situata
presso la sede dell'estinto Comune di Cavaglio Spoccia.