Art. 9 
 
                        Contributi regionali 
 
  1. La Regione eroga incentivi  finanziari  al  comune  istituito  a
seguito di fusione, nella misura e per la durata stabiliti sulla base
dei criteri approvati dalla giunta regionale ai  sensi  dell'art.  11
della  legge  regionale  28  settembre  2012,  n.  11   (Disposizioni
organiche in materia di enti locali).