Art. 2 
 
               Protocolli d'intesa con le universita', 
           gli istituti scientifici e gli enti di ricerca 
 
  1. Per l'attuazione delle finalita' di cui all'art. 1,  la  Regione
promuove e realizza appositi protocolli d'intesa con  le  universita'
degli studi, gli istituti scientifici e gli enti di ricerca  pubblici
e privati aventi sede legale nel territorio regionale. 
  2. I protocolli d'intesa, di cui  al  comma  1,  sono  sottoscritti
tramite la competente direzione  della  Giunta  regionale  e  possono
prevedere l'istituzione, da parte delle universita',  degli  istituti
scientifici e degli enti di ricerca di appositi comitati etici.