Art. 2 Protocolli d'intesa con le universita', gli istituti scientifici e gli enti di ricerca 1. Per l'attuazione delle finalita' di cui all'art. 1, la Regione promuove e realizza appositi protocolli d'intesa con le universita' degli studi, gli istituti scientifici e gli enti di ricerca pubblici e privati aventi sede legale nel territorio regionale. 2. I protocolli d'intesa, di cui al comma 1, sono sottoscritti tramite la competente direzione della Giunta regionale e possono prevedere l'istituzione, da parte delle universita', degli istituti scientifici e degli enti di ricerca di appositi comitati etici.