Art. 5 
 
                          Norma finanziaria 
 
  1. Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione  della  presente  legge,
quantificati nell'esercizio finanziario 2018 in  euro  100.000,00  in
termini di competenza e di cassa, nell'esercizio finanziario 2019  in
euro 100.000,00 e nell'esercizio finanziario 2020 in euro 150.000,00,
iscritti  nell'ambito  della  missione  13  (Tutela  della   salute),
programma  13.01  (Servizio  sanitario  regionale   -   finanziamento
ordinario  corrente  per  la  garanzia  dei  LEA),  titolo  I  (Spese
correnti) del bilancio di previsione  finanziario  2018-2020,  si  fa
fronte con le dotazioni finanziarie stanziate per gli anni 2018-2020,
nella medesima missione, programma e titolo. 
  2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite per  l'anno  2018  e
per l'anno 2019 in euro  30.000,00  per  le  spese  finalizzate  alla
promozione e al sostegno della formazione  di  studenti  universitari
dei corsi di dottorato  di  ricerca  presso  universita'  o  enti  di
ricerca  dei  paesi  dell'OCSE  che  insegnano  e  praticano   metodi
sostitutivi che non fanno uso di animali o che comunque consentono la
riduzione dell'uso degli stessi e in euro 70.000,00 per la promozione
e il sostegno di indagini finalizzate alla realizzazione di una  rete
di ricerca regionale sui metodi sostitutivi utilizzati  al  di  fuori
del territorio piemontese e in paesi esteri. 
  3. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite per il 2020 in  euro
50.000,00 per le spese finalizzate  alla  promozione  e  al  sostegno
della formazione di studenti universitari dei corsi di  dottorato  di
ricerca presso universita' o enti di ricerca dei paesi dell'OCSE  che
insegnano e praticano metodi sostitutivi che non fanno uso di animali
o che comunque consentono la riduzione dell'uso degli  stessi  ed  in
euro  100.000,00  per  la  promozione  e  il  sostegno  di   indagini
finalizzate alla realizzazione di una rete di ricerca  regionale  sui
metodi sostitutivi utilizzati al di fuori del territorio piemontese e
in paesi esteri. 
  La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel   Bollettino
Ufficiale della Regione. 
  E' fatto obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge della Regione Piemonte. 
    Torino, 16 luglio 2018 
 
                        p. Sergio Chiamparino 
                         Il vice presidente 
                              Reschigna