Art. 10 
 
                  Sistemi informativi della cultura 
 
  1. La Regione: 
    a) promuove lo  sviluppo,  l'integrazione  e  la  diffusione  dei
sistemi  informativi  e  di  comunicazione  per  la  conoscenza,   la
descrizione, la  gestione  e  la  valorizzazione  dei  beni  e  delle
attivita' culturali; 
    b) favorisce  la  raccolta,  la  gestione,  la  condivisione,  lo
scambio e la pubblicazione di dati,  documenti  e  risorse  digitali,
anche tramite l'adozione di standard e regole comuni; 
    c)  promuove  la  partecipazione  a  reti  informative  culturali
nazionali e internazionali, che possono consentire il sostegno  delle
diversificate modalita' della produzione culturale,  con  particolare
riguardo alla ricerca, all'innovazione e all'equa distribuzione fra i
luoghi e le fasce di popolazione.