Art. 10 Sistemi informativi della cultura 1. La Regione: a) promuove lo sviluppo, l'integrazione e la diffusione dei sistemi informativi e di comunicazione per la conoscenza, la descrizione, la gestione e la valorizzazione dei beni e delle attivita' culturali; b) favorisce la raccolta, la gestione, la condivisione, lo scambio e la pubblicazione di dati, documenti e risorse digitali, anche tramite l'adozione di standard e regole comuni; c) promuove la partecipazione a reti informative culturali nazionali e internazionali, che possono consentire il sostegno delle diversificate modalita' della produzione culturale, con particolare riguardo alla ricerca, all'innovazione e all'equa distribuzione fra i luoghi e le fasce di popolazione.