Art. 11 Beni culturali di interesse artistico, storico, archeologico 1. La Regione: a) promuove e sostiene, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e nello spirito della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore dell'eredita' culturale per la societa' firmata a Strasburgo il 27 febbraio 2013, anche in concorso con altri soggetti pubblici e privati, la messa in sicurezza, il recupero, la salvaguardia, la conoscenza e la valorizzazione dei beni culturali di interesse artistico, storico, religioso, archeologico nel loro contesto di paesaggio culturale e ne favorisce la manutenzione, l'utilizzo, l'accessibilita' e la fruizione pubblica anche sulla base di specifici progetti; b) favorisce lo sviluppo di sistemi integrati di intervento e di gestione dei beni e delle attivita' culturali, incluse iniziative per la riqualificazione di luoghi e spazi a essi dedicati. 2. La Regione valorizza inoltre: a) i siti di archeologia industriale, ossia l'insieme dei beni immateriali e materiali presenti sul territorio regionale non piu' utilizzati per il processo produttivo e che rappresentano la storia del lavoro e della cultura industriale; b) i siti minerari ed estrattivi dismessi; c) i siti industriali, le fabbriche e le relative strutture di servizio e di pertinenza, le macchine e le attrezzature, le collezioni e le serie di oggetti riguardanti l'industria, i beni immobili e mobili che costituiscono testimonianza storica dell'industria. 3. Per il perseguimento delle finalita', di cui ai commi 1 e 2, la Regione puo' concludere accordi con il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, con altre regioni, enti pubblici locali e nazionali, organismi internazionali, universita', istituti scolastici e di formazione ed enti privati che operano in ambito culturale.