Art. 13 
 
      Beni etnoantropologici e patrimonio culturale immateriale 
 
  1. La Regione promuove e sostiene la conoscenza,  l'individuazione,
la salvaguardia e la valorizzazione dei beni etnoantropologici e  del
patrimonio  culturale  immateriale  presente  sul   territorio,   ivi
comprese le espressioni culturali di nuovi cittadini  e  cittadine  e
delle comunita' di piemontesi residenti all'estero,  nonche'  i  beni
immateriali del patrimonio di archeologia industriale. 
  2.  La  conoscenza,  l'individuazione,   la   salvaguardia   e   la
valorizzazione dei beni etnoantropologici e del patrimonio  culturale
immateriale hanno come finalita' la promozione della  partecipazione,
dello  scambio  interculturale  e  dello  sviluppo  di  processi   di
inclusione sociale, cosi' come indicato all'art. 2, comma 2,  lettera
c). 
  3.  Ai  fini  della  presente  legge,  per   patrimonio   culturale
immateriale  si  intendono  le  prassi,   le   rappresentazioni,   le
espressioni, le conoscenze, i saperi, come pure  gli  strumenti,  gli
oggetti, i manufatti e gli spazi culturali associati agli stessi  che
le comunita', i gruppi e, in alcuni casi, gli  individui  riconoscono
in quanto parte del proprio patrimonio culturale, in coerenza con  la
definizione contenuta  nella  convenzione  per  la  salvaguardia  del
patrimonio culturale immateriale ratificata dalla legge 27  settembre
2007, n.  167  (Ratifica  ed  esecuzione  della  convenzione  per  la
salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a  Parigi
il 17 ottobre 2003 dalla XXXII  sessione  della  conferenza  generale
dell'Unesco), con particolare riguardo a: 
    a) tradizioni ed espressioni orali, compresa la storia orale,  la
narrativa e la toponomastica; 
    b) consuetudini sociali, eventi rituali e festivi; 
    c) saperi, pratiche, credenze relative al ciclo dell'anno e della
vita, alla natura e all'universo; 
    d)  saperi  e  tecniche  tradizionali   relativi   ad   attivita'
produttive proto-industriali,  rurali,  artigianali,  commerciali  ed
alla cultura del lavoro, cosi' come espressa nel corso  della  storia
sociale ed economica regionale. 
  4. La Regione promuove inoltre la catalogazione e  la  costituzione
di inventari del patrimonio immateriale e ne  favorisce  l'iscrizione
nelle liste predisposte dall'Unesco.