Art. 14 Beni culturali di interesse archivistico, bibliografico e documentale 1. La Regione: a) sostiene le attivita' di conoscenza, conservazione e valorizzazione dei beni culturali archivistici, documentali e bibliografici di interesse culturale presenti sul territorio regionale attraverso il sostegno anche economico alla realizzazione di specifici progetti, al fine di promuovere e valorizzare la complessita' e la ricchezza del patrimonio culturale piemontese; b) provvede all'attuazione delle disposizioni normative relative al deposito legale finalizzate alla costituzione dell'archivio della produzione editoriale piemontese secondo le disposizioni, di cui alla legge 15 aprile 2004, n. 106 (Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico) e del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2006, n. 252 (Regolamento recante norme in materia di deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico). 2. Ai sensi dell'art. 27 dello statuto regionale, la giunta, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta apposito regolamento avente ad oggetto l'acquisto di beni librari, iconografici, artistici e documentari, antichi e di pregio.