Art. 14 
 
              Beni culturali di interesse archivistico, 
                     bibliografico e documentale 
 
  1. La Regione: 
    a)  sostiene  le  attivita'  di   conoscenza,   conservazione   e
valorizzazione  dei  beni  culturali  archivistici,   documentali   e
bibliografici  di  interesse  culturale   presenti   sul   territorio
regionale attraverso il sostegno anche economico  alla  realizzazione
di specifici  progetti,  al  fine  di  promuovere  e  valorizzare  la
complessita' e la ricchezza del patrimonio culturale piemontese; 
    b) provvede all'attuazione delle disposizioni normative  relative
al deposito legale finalizzate alla costituzione dell'archivio  della
produzione editoriale piemontese secondo le disposizioni, di cui alla
legge 15 aprile 2004, n. 106 (Norme relative al deposito  legale  dei
documenti di interesse culturale destinati all'uso  pubblico)  e  del
decreto del  Presidente  della  Repubblica  3  maggio  2006,  n.  252
(Regolamento  recante  norme  in  materia  di  deposito  legale   dei
documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico). 
  2. Ai sensi dell'art. 27 dello statuto regionale, la giunta,  entro
centottanta giorni  dall'entrata  in  vigore  della  presente  legge,
adotta apposito regolamento avente  ad  oggetto  l'acquisto  di  beni
librari, iconografici, artistici e documentari, antichi e di pregio.