Art. 15 Rete regionale delle ville, dimore, complessi architettonici e paesaggistici, parchi e giardini di valore storico e storico-artistico 1. La Regione promuove e sostiene la valorizzazione, la conoscenza e la fruizione delle ville, delle dimore, dei complessi architettonici e paesaggistici, dei parchi e giardini di valore storico e storico-artistico, aventi natura di bene culturale o paesaggistico e ambientale e dichiarati di interesse culturale o pubblico ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004, di proprieta' di soggetti pubblici o privati, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, insistenti sul territorio regionale, anche tramite la costituzione in apposita rete regionale.