Art. 15 
 
Rete  regionale  delle  ville,  dimore,  complessi  architettonici  e
                       paesaggistici, parchi e 
           giardini di valore storico e storico-artistico 
 
  1. La Regione promuove e sostiene la valorizzazione, la  conoscenza
e  la  fruizione   delle   ville,   delle   dimore,   dei   complessi
architettonici e paesaggistici,  dei  parchi  e  giardini  di  valore
storico e  storico-artistico,  aventi  natura  di  bene  culturale  o
paesaggistico e ambientale e  dichiarati  di  interesse  culturale  o
pubblico ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004,  di  proprieta'
di soggetti pubblici o privati, ivi compresi gli  enti  ecclesiastici
civilmente riconosciuti, insistenti sul territorio  regionale,  anche
tramite la costituzione in apposita rete regionale.