Art. 16 
 
                                Musei 
 
  1. Ai fini della presente legge, si intende per museo l'istituzione
permanente, senza scopo di lucro, al servizio della  societa'  e  del
suo sviluppo, aperta  al  pubblico,  che  acquisisce  e  conserva  le
testimonianze  materiali  e  immateriali  dell'umanita'  e  del   suo
ambiente, compie ricerche su di esse, le comunica e le espone a  fini
di studio, educazione e diletto, promuovendone la  conoscenza  presso
il  pubblico  e  la  comunita'  scientifica,  in  coerenza   con   la
definizione, adottata dall'International Council  of  Museums  (ICOM)
nella XXI Conferenza generale del 2007 in Vienna. 
  2. Le attivita' fondamentali del museo sono: 
    a) la gestione, la conservazione e la sicurezza delle collezioni,
comprensive delle attivita' connesse alle acquisizioni e alle  scelte
di prestito e di circolazione delle opere; 
    b) l'aggiornamento dell'inventario e del catalogo  delle  proprie
opere,  il  loro  studio,  il  contributo  all'inventario   ed   alla
catalogazione dei beni culturali; 
    c) la formazione del sistema di offerta culturale, comprensivo di
tutto cio' che contribuisce a qualificare l'esperienza della visita e
il valore percepito dal pubblico, anche nel rispetto  della  funzione
educativa; 
    d) la ricerca scientifica e il collegamento culturale,  didattico
e scientifico con le  scuole,  le  universita',  gli  istituti  e  le
associazioni  culturali   di   rilevanza   regionale,   nazionale   e
internazionale; 
    e) il contributo alle strategie di  valorizzazione  territoriale,
di inclusione sociale e di sviluppo  locale  attraverso  la  messa  a
disposizione  del  proprio  patrimonio  di   conoscenze   artistiche,
storiche e scientifiche a favore  della  societa'  e  dei  gruppi  di
appartenenza.