Art. 16 Musei 1. Ai fini della presente legge, si intende per museo l'istituzione permanente, senza scopo di lucro, al servizio della societa' e del suo sviluppo, aperta al pubblico, che acquisisce e conserva le testimonianze materiali e immateriali dell'umanita' e del suo ambiente, compie ricerche su di esse, le comunica e le espone a fini di studio, educazione e diletto, promuovendone la conoscenza presso il pubblico e la comunita' scientifica, in coerenza con la definizione, adottata dall'International Council of Museums (ICOM) nella XXI Conferenza generale del 2007 in Vienna. 2. Le attivita' fondamentali del museo sono: a) la gestione, la conservazione e la sicurezza delle collezioni, comprensive delle attivita' connesse alle acquisizioni e alle scelte di prestito e di circolazione delle opere; b) l'aggiornamento dell'inventario e del catalogo delle proprie opere, il loro studio, il contributo all'inventario ed alla catalogazione dei beni culturali; c) la formazione del sistema di offerta culturale, comprensivo di tutto cio' che contribuisce a qualificare l'esperienza della visita e il valore percepito dal pubblico, anche nel rispetto della funzione educativa; d) la ricerca scientifica e il collegamento culturale, didattico e scientifico con le scuole, le universita', gli istituti e le associazioni culturali di rilevanza regionale, nazionale e internazionale; e) il contributo alle strategie di valorizzazione territoriale, di inclusione sociale e di sviluppo locale attraverso la messa a disposizione del proprio patrimonio di conoscenze artistiche, storiche e scientifiche a favore della societa' e dei gruppi di appartenenza.