Art. 18 
 
                           Sistemi museali 
 
  1. La Regione favorisce la costituzione e lo sviluppo  dei  sistemi
museali  quali  strumenti  di  cooperazione  tra  musei  e   per   la
valorizzazione  delle  relazioni  tra  musei  e  territorio,  per  la
qualificazione dell'offerta di fruizione, per la promozione,  per  la
dotazione di professionalita', per una piu'  efficace  collaborazione
tra livello regionale e livello territoriale. 
  2. I sistemi museali possono  essere  territoriali  se  formati  da
istituti  contigui  geograficamente,   accomunati   da   un   vincolo
amministrativo, o  tematici  se  formati  da  istituti  omogenei  per
materia  o  che  comunque   operano   per   la   valorizzazione,   la
divulgazione,  lo  studio  e  la  ricerca,  condividendo  una  comune
tematica. 
  3. I sistemi museali sono costituiti con apposita convenzione,  che
ne definisce obiettivi, funzionamento e modalita'  di  finanziamento,
tra soggetti pubblici e privati, senza fini di lucro, associati nelle
forme e modalita' previste dalla normativa vigente.