Art. 18 Sistemi museali 1. La Regione favorisce la costituzione e lo sviluppo dei sistemi museali quali strumenti di cooperazione tra musei e per la valorizzazione delle relazioni tra musei e territorio, per la qualificazione dell'offerta di fruizione, per la promozione, per la dotazione di professionalita', per una piu' efficace collaborazione tra livello regionale e livello territoriale. 2. I sistemi museali possono essere territoriali se formati da istituti contigui geograficamente, accomunati da un vincolo amministrativo, o tematici se formati da istituti omogenei per materia o che comunque operano per la valorizzazione, la divulgazione, lo studio e la ricerca, condividendo una comune tematica. 3. I sistemi museali sono costituiti con apposita convenzione, che ne definisce obiettivi, funzionamento e modalita' di finanziamento, tra soggetti pubblici e privati, senza fini di lucro, associati nelle forme e modalita' previste dalla normativa vigente.