Art. 19 
 
                          Programmi Unesco 
 
  1.  La  Regione,  in  coerenza  con  la  convenzione  Unesco  sulla
protezione  e  la  promozione  della  diversita'  delle   espressioni
culturali ratificata con legge 19 febbraio 2007, n. 19  (Ratifica  ed
esecuzione della convenzione sulla protezione e la  promozione  delle
diversita' delle espressioni culturali, fatta a Parigi il 20  ottobre
2005), si adopera per integrare la cultura nelle proprie politiche di
sviluppo, a tutti i livelli, al fine di  creare  condizioni  propizie
allo  sviluppo  sostenibile  del  territorio,  nelle  sue  componenti
culturali e paesaggistico-ambientali e di favorire in  tale  contesto
gli aspetti legati alla creativita' ed alla protezione  e  promozione
della  diversita'  delle  espressioni  culturali  a  beneficio  delle
generazioni presenti e future. 
  2. La Regione favorisce  la  promozione  e  la  valorizzazione  del
patrimonio culturale e naturale  dei  siti  regionali  inclusi  nella
lista del patrimonio mondiale dell'Unesco, nelle reti  delle  riserve
di biosfera  MaB  e  Global  Geopark,  nonche'  negli  altri  elenchi
istituiti ai sensi dei programmi Unesco. 
  3. La Regione, anche mediante l'espressione di  indirizzi  e  linee
strategiche e con il coinvolgimento  di  tutti  i  soggetti  a  vario
titolo   interessati,   promuove    lo    sviluppo    di    attivita'
multidisciplinari e favorisce il coordinamento  e  l'integrazione  di
progettualita' e l'ottimizzazione delle risorse umane e  finanziarie.
A tal fine adotta la  programmazione  delle  azioni  nell'ambito  del
programma triennale della cultura di cui all'art. 6. 
  4. Per il raggiungimento dei fini di cui ai precedenti commi e  per
il coordinamento dei soggetti, di cui al comma  2,  l'amministrazione
regionale opera attraverso il tavolo di lavoro  Distretto  piemontese
Unesco, al fine di promuovere  la  visione  integrata  delle  realta'
Unesco in Piemonte, fornire contributi ed elaborare proposte  per  lo
sviluppo delle azioni regionali nella  materia  di  cui  al  presente
articolo. 
  5.  Per  le  candidature  a  nuovi   riconoscimenti   sul   proprio
territorio, la Regione svolge una funzione di  indirizzo  e  sostegno
verso i soggetti candidanti anche attraverso il tavolo di  lavoro  di
cui al comma 4.