Art. 19 Programmi Unesco 1. La Regione, in coerenza con la convenzione Unesco sulla protezione e la promozione della diversita' delle espressioni culturali ratificata con legge 19 febbraio 2007, n. 19 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla protezione e la promozione delle diversita' delle espressioni culturali, fatta a Parigi il 20 ottobre 2005), si adopera per integrare la cultura nelle proprie politiche di sviluppo, a tutti i livelli, al fine di creare condizioni propizie allo sviluppo sostenibile del territorio, nelle sue componenti culturali e paesaggistico-ambientali e di favorire in tale contesto gli aspetti legati alla creativita' ed alla protezione e promozione della diversita' delle espressioni culturali a beneficio delle generazioni presenti e future. 2. La Regione favorisce la promozione e la valorizzazione del patrimonio culturale e naturale dei siti regionali inclusi nella lista del patrimonio mondiale dell'Unesco, nelle reti delle riserve di biosfera MaB e Global Geopark, nonche' negli altri elenchi istituiti ai sensi dei programmi Unesco. 3. La Regione, anche mediante l'espressione di indirizzi e linee strategiche e con il coinvolgimento di tutti i soggetti a vario titolo interessati, promuove lo sviluppo di attivita' multidisciplinari e favorisce il coordinamento e l'integrazione di progettualita' e l'ottimizzazione delle risorse umane e finanziarie. A tal fine adotta la programmazione delle azioni nell'ambito del programma triennale della cultura di cui all'art. 6. 4. Per il raggiungimento dei fini di cui ai precedenti commi e per il coordinamento dei soggetti, di cui al comma 2, l'amministrazione regionale opera attraverso il tavolo di lavoro Distretto piemontese Unesco, al fine di promuovere la visione integrata delle realta' Unesco in Piemonte, fornire contributi ed elaborare proposte per lo sviluppo delle azioni regionali nella materia di cui al presente articolo. 5. Per le candidature a nuovi riconoscimenti sul proprio territorio, la Regione svolge una funzione di indirizzo e sostegno verso i soggetti candidanti anche attraverso il tavolo di lavoro di cui al comma 4.