Art. 21 Biblioteche 1. La Regione esercita funzioni di programmazione, organizzazione e coordinamento in ordine alla promozione e allo sviluppo delle biblioteche pubbliche di ente locale o di interesse locale, dei sistemi bibliotecari e delle reti documentali e integrate. 2. Le biblioteche pubbliche di enti locali o di interesse locale sono istituti operanti nella comunita' regionale al servizio della cittadinanza, il cui compito primario, in armonia con le linee del Manifesto Ifla-Unesco sulle biblioteche pubbliche del 1994, e' offrire risorse e servizi con una varieta' di mezzi di comunicazione per soddisfare le esigenze individuali e collettive di istruzione, informazione, sviluppo personale e svago. Esse operano, entro i limiti di competenza della Regione, per: a) garantire alla totalita' della cittadinanza l'accesso diffuso alle informazioni ed alla conoscenza; b) garantire l'accesso gratuito ai servizi di base di consultazione, prestito e navigazione internet; c) contribuire allo sviluppo culturale, all'educazione e alla formazione democratica, intellettuale e civile della cittadinanza; d) stimolare e organizzare l'attivita' di formazione permanente e favorire l'attuazione del diritto allo studio; e) promuovere la lettura in collaborazione coi diversi soggetti della filiera del libro; f) provvedere all'acquisizione, alla catalogazione, alla gestione, alla conservazione e alla valorizzazione del patrimonio documentale su qualunque supporto assicurandone la consultazione e il prestito a titolo gratuito; g) favorire la conoscenza e l'uso delle tecnologie digitali in ambito bibliotecario; h) garantire la tutela e il godimento pubblico del materiale bibliografico, dei documenti e degli oggetti di valore storico e culturale facenti parte del proprio patrimonio e incrementare tale patrimonio attraverso il reperimento e l'acquisizione di opere manoscritte o a stampa, nonche' di documenti di interesse locale; i) adottare iniziative per diffondere la conoscenza della storia e delle tradizioni locali; l) organizzare spazi e attivita' adeguate a creare occasioni di incontro culturale e incentivare la coesione e l'inclusione sociale; m) garantire l'accessibilita' alle persone con particolari necessita' fisiche o cognitive, dotandosi degli strumenti e delle tecnologie adeguate; n) affidare la gestione dei servizi e delle attivita' della biblioteca, anche in forma associata e coordinata, a personale bibliotecario qualificato. 3. La Regione in particolare: a) cura l'istituzione, il funzionamento e l'organizzazione bibliotecaria regionale al fine di garantire alla cittadinanza la piu' ampia e diffusa offerta e accesso alle risorse bibliografiche, documentali ed informative, comprese quelle prodotte o diffuse in ambito digitale; b) promuove e sostiene lo sviluppo, l'ordinamento, la conservazione, la valorizzazione del materiale librario e documentale, cartaceo e digitale, delle singole biblioteche, incentivando forme di organizzazione e gestione dei servizi che ne favoriscono la fruizione da parte della cittadinanza; c) promuove e sostiene l'acquisizione e il progressivo incremento del materiale librario e documentale delle singole biblioteche; d) promuove e sostiene le attivita' di digitalizzazione del patrimonio documentale in possesso delle biblioteche, favorendone la valorizzazione e l'accesso; e) promuove e sostiene le attivita' delle biblioteche, in merito all'inventariazione e alla catalogazione del patrimonio bibliografico e documentale ed il loro inserimento nelle reti e nei sistemi informativi regionali, nazionali e internazionali; f) promuove la formazione e l'aggiornamento permanente del personale delle biblioteche; g) promuove e sostiene interventi di costruzione, ristrutturazione, risanamento, restauro, manutenzione straordinaria di sedi destinate ad ospitare biblioteche, archivi e centri di documentazione, nonche' interventi di allestimento ed innovazione tecnologica degli stessi; h) promuove la salvaguardia del patrimonio culturale custodito nelle biblioteche, sia esso di natura bibliografica, archivistica, fotografica o iconografica, su supporto analogico e digitale; i) programma, coordina e controlla la promozione e lo sviluppo dei sistemi bibliotecari e della rete documentale regionale mirata alla conservazione, alla valorizzazione, all'incremento e alla fruizione del patrimonio bibliografico, archivistico, documentale degli enti e degli istituti, al fine di realizzare un servizio integrato che consenta, tramite la condivisione delle risorse, di rispondere ai bisogni informativi dell'utenza; l) cura la gestione e l'aggiornamento del catalogo bibliografico regionale al fine di favorire la diffusione dell'informazione catalografica e bibliografica; m) definisce, nell'ambito delle proprie competenze, i requisiti e gli obiettivi qualitativi per il funzionamento e l'accreditamento delle biblioteche di ente locale; n) promuove la realizzazione di indagini di soddisfazione dell'utenza e di rilevamento dei nuovi bisogni.