Art. 21 
 
                             Biblioteche 
 
  1. La Regione esercita funzioni di programmazione, organizzazione e
coordinamento  in  ordine  alla  promozione  e  allo  sviluppo  delle
biblioteche pubbliche di ente  locale  o  di  interesse  locale,  dei
sistemi bibliotecari e delle reti documentali e integrate. 
  2. Le biblioteche pubbliche di enti locali o  di  interesse  locale
sono istituti operanti nella comunita' regionale  al  servizio  della
cittadinanza, il cui compito primario, in armonia con  le  linee  del
Manifesto  Ifla-Unesco  sulle  biblioteche  pubbliche  del  1994,  e'
offrire risorse e servizi con una varieta' di mezzi di  comunicazione
per soddisfare le esigenze individuali e  collettive  di  istruzione,
informazione, sviluppo personale  e  svago.  Esse  operano,  entro  i
limiti di competenza della Regione, per: 
    a) garantire alla totalita' della cittadinanza l'accesso  diffuso
alle informazioni ed alla conoscenza; 
    b)  garantire  l'accesso  gratuito  ai   servizi   di   base   di
consultazione, prestito e navigazione internet; 
    c) contribuire allo sviluppo  culturale,  all'educazione  e  alla
formazione democratica, intellettuale e civile della cittadinanza; 
    d) stimolare e organizzare l'attivita' di formazione permanente e
favorire l'attuazione del diritto allo studio; 
    e) promuovere la lettura in collaborazione coi  diversi  soggetti
della filiera del libro; 
    f)  provvedere   all'acquisizione,   alla   catalogazione,   alla
gestione, alla conservazione e  alla  valorizzazione  del  patrimonio
documentale su qualunque supporto assicurandone la consultazione e il
prestito a titolo gratuito; 
    g) favorire la conoscenza e l'uso delle  tecnologie  digitali  in
ambito bibliotecario; 
    h) garantire la tutela e  il  godimento  pubblico  del  materiale
bibliografico, dei documenti e degli  oggetti  di  valore  storico  e
culturale facenti parte del proprio patrimonio  e  incrementare  tale
patrimonio  attraverso  il  reperimento  e  l'acquisizione  di  opere
manoscritte o a stampa, nonche' di documenti di interesse locale; 
    i) adottare iniziative per diffondere la conoscenza della  storia
e delle tradizioni locali; 
    l) organizzare spazi e attivita' adeguate a creare  occasioni  di
incontro culturale e incentivare la coesione e l'inclusione sociale; 
    m)  garantire  l'accessibilita'  alle  persone  con   particolari
necessita' fisiche o cognitive, dotandosi  degli  strumenti  e  delle
tecnologie adeguate; 
    n) affidare la gestione  dei  servizi  e  delle  attivita'  della
biblioteca, anche  in  forma  associata  e  coordinata,  a  personale
bibliotecario qualificato. 
  3. La Regione in particolare: 
    a)  cura  l'istituzione,  il  funzionamento  e   l'organizzazione
bibliotecaria regionale al fine di  garantire  alla  cittadinanza  la
piu' ampia e diffusa offerta e accesso alle  risorse  bibliografiche,
documentali ed informative, comprese quelle  prodotte  o  diffuse  in
ambito digitale; 
    b)  promuove  e   sostiene   lo   sviluppo,   l'ordinamento,   la
conservazione,   la   valorizzazione   del   materiale   librario   e
documentale,  cartaceo  e  digitale,   delle   singole   biblioteche,
incentivando forme di organizzazione e gestione dei  servizi  che  ne
favoriscono la fruizione da parte della cittadinanza; 
    c) promuove e sostiene l'acquisizione e il progressivo incremento
del materiale librario e documentale delle singole biblioteche; 
    d) promuove e  sostiene  le  attivita'  di  digitalizzazione  del
patrimonio documentale in possesso delle biblioteche, favorendone  la
valorizzazione e l'accesso; 
    e) promuove e sostiene le attivita' delle biblioteche, in  merito
all'inventariazione e alla catalogazione del patrimonio bibliografico
e documentale ed  il  loro  inserimento  nelle  reti  e  nei  sistemi
informativi regionali, nazionali e internazionali; 
    f)  promuove  la  formazione  e  l'aggiornamento  permanente  del
personale delle biblioteche; 
    g)   promuove   e    sostiene    interventi    di    costruzione,
ristrutturazione, risanamento, restauro,  manutenzione  straordinaria
di sedi destinate  ad  ospitare  biblioteche,  archivi  e  centri  di
documentazione, nonche' interventi  di  allestimento  ed  innovazione
tecnologica degli stessi; 
    h) promuove la salvaguardia del  patrimonio  culturale  custodito
nelle biblioteche, sia esso di  natura  bibliografica,  archivistica,
fotografica o iconografica, su supporto analogico e digitale; 
    i) programma, coordina e controlla la promozione  e  lo  sviluppo
dei sistemi bibliotecari e della rete  documentale  regionale  mirata
alla  conservazione,  alla  valorizzazione,  all'incremento  e   alla
fruizione del  patrimonio  bibliografico,  archivistico,  documentale
degli enti e degli  istituti,  al  fine  di  realizzare  un  servizio
integrato che consenta, tramite la  condivisione  delle  risorse,  di
rispondere ai bisogni informativi dell'utenza; 
    l) cura la gestione e l'aggiornamento del catalogo  bibliografico
regionale  al  fine  di  favorire  la  diffusione   dell'informazione
catalografica e bibliografica; 
    m) definisce, nell'ambito delle proprie competenze, i requisiti e
gli obiettivi qualitativi per  il  funzionamento  e  l'accreditamento
delle biblioteche di ente locale; 
    n)  promuove  la  realizzazione  di  indagini  di   soddisfazione
dell'utenza e di rilevamento dei nuovi bisogni.