Art. 22 Reti e sistemi bibliotecari 1. La Regione promuove, sostiene e coordina le reti e i sistemi bibliotecari, incentiva la cooperazione interistituzionale e le forme associate di gestione dei servizi tra le biblioteche. 2. Le reti e i sistemi bibliotecari sono costituiti da biblioteche pubbliche o private, senza fine di lucro e aperte al pubblico, associate sulla base di appositi accordi o convenzioni che ne definiscono obiettivi e modalita' organizzative. 3. In particolare le reti e i sistemi bibliotecari: a) presiedono all'organizzazione e alla gestione dei servizi condivisi delle biblioteche aderenti; b) provvedono al coordinamento degli interventi relativi alla conservazione, alla gestione, alla valorizzazione del patrimonio bibliografico e documentale; c) curano la formazione, la gestione e lo sviluppo dei cataloghi collettivi e dei relativi sistemi informativi, coordinandoli con progetti nazionali ed internazionali; d) provvedono all'organizzazione ed alla gestione della circolazione dei libri e dei documenti cartacei e digitali; e) curano la promozione e il coordinamento delle attivita' culturali correlate alle funzioni delle biblioteche aderenti; f) assicurano all'utenza del sistema bibliotecario il servizio di lettura, di documentazione e di informazione e forniscono alle biblioteche aderenti la necessaria consulenza biblioteconomica; g) curano e realizzano adeguati sistemi di rilevazione e monitoraggio quantitativo e qualitativo per favorire la conoscenza, la valutazione e la programmazione delle attivita' di rete. 4. Ai sensi dell'art. 27 dello statuto regionale, la giunta, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta apposito regolamento avente ad oggetto: a) la definizione degli standard di servizio delle biblioteche e delle professionalita' dei relativi addetti, secondo la loro natura, dimensione, localizzazione e organizzazione, nonche' la loro applicabilita' anche in caso di esternalizzazione dei servizi; b) i modelli organizzativi e gestionali dei sistemi bibliotecari e delle reti documentali e le relative modalita' del sostegno economico regionale; c) le modalita' di relazione tra i sistemi bibliotecari, i sistemi archivistici, di cui all'art. 23, e i centri di documentazione di cui all'art. 24.