Art. 22 
 
                     Reti e sistemi bibliotecari 
 
  1. La Regione promuove, sostiene e coordina le  reti  e  i  sistemi
bibliotecari, incentiva la cooperazione interistituzionale e le forme
associate di gestione dei servizi tra le biblioteche. 
  2. Le reti e i sistemi bibliotecari sono costituiti da  biblioteche
pubbliche o private, senza  fine  di  lucro  e  aperte  al  pubblico,
associate sulla  base  di  appositi  accordi  o  convenzioni  che  ne
definiscono obiettivi e modalita' organizzative. 
  3. In particolare le reti e i sistemi bibliotecari: 
    a) presiedono all'organizzazione  e  alla  gestione  dei  servizi
condivisi delle biblioteche aderenti; 
    b) provvedono al coordinamento  degli  interventi  relativi  alla
conservazione, alla  gestione,  alla  valorizzazione  del  patrimonio
bibliografico e documentale; 
    c) curano la formazione, la gestione e lo sviluppo dei  cataloghi
collettivi e dei  relativi  sistemi  informativi,  coordinandoli  con
progetti nazionali ed internazionali; 
    d)  provvedono  all'organizzazione   ed   alla   gestione   della
circolazione dei libri e dei documenti cartacei e digitali; 
    e) curano  la  promozione  e  il  coordinamento  delle  attivita'
culturali correlate alle funzioni delle biblioteche aderenti; 
    f) assicurano all'utenza del sistema bibliotecario il servizio di
lettura, di  documentazione  e  di  informazione  e  forniscono  alle
biblioteche aderenti la necessaria consulenza biblioteconomica; 
    g)  curano  e  realizzano  adeguati  sistemi  di  rilevazione   e
monitoraggio quantitativo e qualitativo per favorire  la  conoscenza,
la valutazione e la programmazione delle attivita' di rete. 
  4. Ai sensi dell'art. 27 dello statuto regionale, la giunta,  entro
centottanta giorni  dall'entrata  in  vigore  della  presente  legge,
adotta apposito regolamento avente ad oggetto: 
    a) la definizione degli standard di servizio delle biblioteche  e
delle professionalita' dei relativi addetti, secondo la loro  natura,
dimensione,  localizzazione  e  organizzazione,   nonche'   la   loro
applicabilita' anche in caso di esternalizzazione dei servizi; 
    b) i modelli organizzativi e gestionali dei sistemi  bibliotecari
e delle  reti  documentali  e  le  relative  modalita'  del  sostegno
economico regionale; 
    c) le modalita'  di  relazione  tra  i  sistemi  bibliotecari,  i
sistemi  archivistici,  di  cui  all'art.   23,   e   i   centri   di
documentazione di cui all'art. 24.