Art. 23 Archivi e sistemi archivistici 1. La Regione: a) promuove la conoscenza, la valorizzazione e la fruizione degli archivi storici degli enti locali o di interesse locale, nonche' del patrimonio archivistico dei soggetti pubblici e privati, in quanto testimonianza ed espressione della cultura e della storia dei territori, delle comunita' e delle persone; b) promuove e sostiene interventi di salvaguardia, conservazione, descrizione, digitalizzazione, pubblicazione e valorizzazione dei fondi e beni archivistici, ivi compresi gli audiovisivi, le registrazioni sonore e le fotografie; c) favorisce e sostiene la creazione e lo sviluppo di reti, sistemi e altre opportune forme di cooperazione sul territorio; d) promuove forme di coordinamento fra archivi, istituti documentali, istituti di ricerca, scuole e altri luoghi della cultura in ambito regionale, nazionale e internazionale, mettendo anche a disposizione sistemi e strumenti digitali per la piu' ampia integrazione e diffusione della conoscenza del patrimonio piemontese; e) rende disponibili luoghi e sistemi per la conservazione della conoscenza registrata nei vari e diversi supporti.