Art. 23 
 
                   Archivi e sistemi archivistici 
 
  1. La Regione: 
    a) promuove la conoscenza, la valorizzazione e la fruizione degli
archivi storici degli enti locali o di interesse locale, nonche'  del
patrimonio archivistico dei soggetti pubblici e  privati,  in  quanto
testimonianza  ed  espressione  della  cultura  e  della  storia  dei
territori, delle comunita' e delle persone; 
    b) promuove e sostiene interventi di salvaguardia, conservazione,
descrizione, digitalizzazione,  pubblicazione  e  valorizzazione  dei
fondi  e  beni  archivistici,  ivi  compresi  gli   audiovisivi,   le
registrazioni sonore e le fotografie; 
    c) favorisce e sostiene la  creazione  e  lo  sviluppo  di  reti,
sistemi e altre opportune forme di cooperazione sul territorio; 
    d)  promuove  forme  di  coordinamento  fra   archivi,   istituti
documentali, istituti di ricerca, scuole e altri luoghi della cultura
in ambito regionale, nazionale e  internazionale,  mettendo  anche  a
disposizione  sistemi  e  strumenti  digitali  per  la   piu'   ampia
integrazione e diffusione della conoscenza del patrimonio piemontese; 
    e) rende disponibili luoghi e sistemi per la conservazione  della
conoscenza registrata nei vari e diversi supporti.