Art. 24 
 
                      Centri di documentazione 
 
  1. La Regione promuove la conoscenza e la valorizzazione dei centri
di  documentazione,  operanti  presso  le  istituzioni  culturali   o
scientifiche pubbliche o private piemontesi. 
  2. I centri di documentazione curano la raccolta, la conservazione,
l'inventariazione e la valorizzazione di testimonianze e materiali di
ogni natura, relativi  a  tematiche,  eventi,  personalita',  siti  e
ambiti territoriali, progetti ed interventi di interesse e competenza
regionale, al fine di preservarne la memoria, rilevarne il valore, la
ricaduta e l'impatto sulla societa'. 
  3. Al fine di rendere effettivamente  fruibili  e  condivisibili  i
materiali dei centri di  documentazione,  mettendoli  a  disposizione
della cittadinanza, di studenti, ricercatrici  e  ricercatori,  anche
con modalita'  e  tecnologie  digitali  innovative,  e  favorirne  la
conoscenza per ragioni di  ricerca  o  divulgazione,  la  Regione  ne
promuove l'adesione o  la  collaborazione  con  la  rete  documentale
regionale, mettendo a disposizione le proprie competenze tecniche  di
coordinamento e i necessari  supporti,  reti  integrate  e  strumenti
tecnologici. 
  4. La Regione promuove altresi' la costituzione e  il  mantenimento
di appositi centri di documentazione che valorizzano le testimonianze
e il materiale d'archivio relativi al secondo conflitto  mondiale  ed
alla Resistenza in Piemonte, sviluppando forme di  coordinamento  con
gli istituti storici della Resistenza  del  Piemonte  regolati  dalla
legge regionale 22 aprile 1980,  n.  28  (Concessione  di  contributi
annui  agli  Istituti  storici  della  Resistenza   in   Piemonte   e
all'Archivio nazionale cinematografico della Resistenza in Torino).