Art. 24 Centri di documentazione 1. La Regione promuove la conoscenza e la valorizzazione dei centri di documentazione, operanti presso le istituzioni culturali o scientifiche pubbliche o private piemontesi. 2. I centri di documentazione curano la raccolta, la conservazione, l'inventariazione e la valorizzazione di testimonianze e materiali di ogni natura, relativi a tematiche, eventi, personalita', siti e ambiti territoriali, progetti ed interventi di interesse e competenza regionale, al fine di preservarne la memoria, rilevarne il valore, la ricaduta e l'impatto sulla societa'. 3. Al fine di rendere effettivamente fruibili e condivisibili i materiali dei centri di documentazione, mettendoli a disposizione della cittadinanza, di studenti, ricercatrici e ricercatori, anche con modalita' e tecnologie digitali innovative, e favorirne la conoscenza per ragioni di ricerca o divulgazione, la Regione ne promuove l'adesione o la collaborazione con la rete documentale regionale, mettendo a disposizione le proprie competenze tecniche di coordinamento e i necessari supporti, reti integrate e strumenti tecnologici. 4. La Regione promuove altresi' la costituzione e il mantenimento di appositi centri di documentazione che valorizzano le testimonianze e il materiale d'archivio relativi al secondo conflitto mondiale ed alla Resistenza in Piemonte, sviluppando forme di coordinamento con gli istituti storici della Resistenza del Piemonte regolati dalla legge regionale 22 aprile 1980, n. 28 (Concessione di contributi annui agli Istituti storici della Resistenza in Piemonte e all'Archivio nazionale cinematografico della Resistenza in Torino).