Art. 25 
 
            Rete documentale integrata regionale e locale 
 
  1. La Regione favorisce la  realizzazione  della  rete  documentale
regionale  a  cui  afferiscono  biblioteche,   archivi,   centri   di
documentazione e altri istituti documentali di titolarita' pubblica o
privata e comunque aperti al  pubblico,  al  fine  di  realizzare  un
servizio integrato in modo da  consentire,  tramite  la  condivisione
delle risorse, di rispondere ai bisogni informativi dell'utenza.