Art. 25 Rete documentale integrata regionale e locale 1. La Regione favorisce la realizzazione della rete documentale regionale a cui afferiscono biblioteche, archivi, centri di documentazione e altri istituti documentali di titolarita' pubblica o privata e comunque aperti al pubblico, al fine di realizzare un servizio integrato in modo da consentire, tramite la condivisione delle risorse, di rispondere ai bisogni informativi dell'utenza.