Art. 26 Istituti culturali 1. La Regione, in attuazione dell'art. 7 dello statuto regionale, sostiene e valorizza il patrimonio culturale degli enti, degli istituti, delle fondazioni e delle associazioni che, con continuita' e con elevato livello scientifico, operano in ambito regionale per la promozione di attivita' di studio e ricerca, di divulgazione formativa, educativa e culturale, attraverso l'erogazione di contributi ai soggetti inseriti nella tabella di cui al comma 2. 2. La giunta regionale, con propria deliberazione, approva la tabella degli enti, degli istituti, delle fondazioni e delle associazioni di rilievo regionale. 3. Ai fini dell'iscrizione nella tabella, sono richiesti i seguenti requisiti: a) aver svolto servizi e attivita' di rilevante valore scientifico e culturale da almeno tre anni; per gli enti, gli istituti, le fondazioni e le associazioni derivanti da fusioni e accorpamenti, il requisito dei tre anni e' posseduto da almeno uno dei soggetti; b) provvedere alla conservazione e alla valorizzazione del proprio patrimonio e delle attrezzature idonee allo svolgimento della propria attivita' presso una sede adeguata; c) possedere, conservare e valorizzare patrimoni bibliotecari o archivistici e documentali; d) garantire una ampia utenza alle iniziative intraprese ed assicurare l'accessibilita' pubblica al patrimonio posseduto e ai servizi culturali offerti. 4. La giunta regionale individua, con proprio provvedimento e acquisito il parere vincolante della competente commissione consiliare, i criteri e le modalita' per la composizione della tabella e definisce le modalita' di erogazione del sostegno economico in favore degli enti facenti parte della tabella. 5. La tabella ha validita' triennale. 6. La struttura regionale competente, per la realizzazione del proprio programma di attivita' culturali, puo', mediante specifico provvedimento, avvalersi dei servizi e della collaborazione degli enti, degli istituti, delle fondazioni e delle associazioni di rilievo regionale.