Art. 26 
 
                         Istituti culturali 
 
  1. La Regione, in attuazione dell'art. 7 dello  statuto  regionale,
sostiene e  valorizza  il  patrimonio  culturale  degli  enti,  degli
istituti, delle fondazioni e delle associazioni che, con  continuita'
e con elevato livello scientifico, operano in ambito regionale per la
promozione  di  attivita'  di  studio  e  ricerca,  di   divulgazione
formativa,  educativa  e  culturale,   attraverso   l'erogazione   di
contributi ai soggetti inseriti nella tabella di cui al comma 2. 
  2. La giunta  regionale,  con  propria  deliberazione,  approva  la
tabella  degli  enti,  degli  istituti,  delle  fondazioni  e   delle
associazioni di rilievo regionale. 
  3. Ai fini dell'iscrizione nella tabella, sono richiesti i seguenti
requisiti: 
    a)  aver  svolto  servizi  e  attivita'   di   rilevante   valore
scientifico e culturale  da  almeno  tre  anni;  per  gli  enti,  gli
istituti, le fondazioni e le  associazioni  derivanti  da  fusioni  e
accorpamenti, il requisito dei tre anni e' posseduto  da  almeno  uno
dei soggetti; 
    b)  provvedere  alla  conservazione  e  alla  valorizzazione  del
proprio patrimonio e delle attrezzature idonee allo svolgimento della
propria attivita' presso una sede adeguata; 
    c) possedere, conservare e valorizzare patrimoni  bibliotecari  o
archivistici e documentali; 
    d) garantire una  ampia  utenza  alle  iniziative  intraprese  ed
assicurare l'accessibilita' pubblica al  patrimonio  posseduto  e  ai
servizi culturali offerti. 
  4. La giunta  regionale  individua,  con  proprio  provvedimento  e
acquisito  il  parere   vincolante   della   competente   commissione
consiliare, i criteri  e  le  modalita'  per  la  composizione  della
tabella e definisce le modalita' di erogazione del sostegno economico
in favore degli enti facenti parte della tabella. 
  5. La tabella ha validita' triennale. 
  6. La struttura regionale  competente,  per  la  realizzazione  del
proprio programma di attivita' culturali,  puo',  mediante  specifico
provvedimento, avvalersi dei servizi  e  della  collaborazione  degli
enti, degli  istituti,  delle  fondazioni  e  delle  associazioni  di
rilievo regionale.