Art. 27 
 
                Promozione del libro e della lettura 
 
  1. La Regione riconosce il  libro  e  la  lettura  quali  strumenti
fondamentali della crescita sociale e culturale della cittadinanza. 
  2. La Regione provvede a realizzare e  a  sostenere  iniziative  ed
interventi finalizzati a promuovere la diffusione del libro  e  della
lettura. In particolare: 
    a) promuove e sostiene iniziative rivolte a tutta la popolazione,
con  particolare  riguardo  alla   prima   infanzia,   alle   persone
adolescenti e giovani; 
    b) promuove e sostiene iniziative per favorire l'accesso al libro
e  l'esercizio  della  lettura  alle  persone   con   difficolta'   o
disabilita' sensoriali o cognitive; 
    c)  promuove  e  sostiene  iniziative,  anche   tramite   accordi
interistituzionali, in contesti particolari  quali  gli  istituti  di
pena, gli ospedali, gli istituti per persone  anziane,  i  centri  di
accoglienza ed altri luoghi analoghi; 
    d)  favorisce  iniziative  in  contesti  sociali  e  territoriali
particolarmente disagiati; 
    e) incoraggia la diffusione del libro e della lettura anche nelle
nuove forme di produzione e commercializzazione legate ai supporti  e
alle tecnologie digitali; 
    f) promuove l'espressione della bibliodiversita',  attraverso  la
diversificazione della produzione editoriale messa a disposizione dei
lettori e delle lettrici dalle librerie e  dalle  imprese  editoriali
indipendenti piemontesi; 
    g)  promuove  lo  sviluppo  delle  librerie  e  ne  favorisce  la
diffusione sul territorio piemontese, valorizzandone  la  qualita'  e
l'eccellenza; 
    h) favorisce la collaborazione e  l'integrazione  tra  i  diversi
soggetti della filiera del libro  con  particolare  riferimento  alle
imprese  editoriali  e  di   distribuzione,   alle   librerie,   alle
biblioteche, alle  scuole  e  ai  soggetti  organizzatori  di  eventi
promozionali; 
    i) riconosce le biblioteche pubbliche come luoghi  deputati  alla
diffusione della conoscenza e  alla  promozione  del  libro  e  della
lettura. 
  3. Nell'ambito delle funzioni sopra elencate, la Regione: 
    a) favorisce il sostegno,  lo  sviluppo  e  la  realizzazione  di
progetti di promozione del libro e  della  lettura  realizzati  dagli
enti locali,  dalle  scuole,  dagli  istituti  e  dalle  associazioni
culturali e dai soggetti coinvolti nella filiera del libro; 
    b) progetta e realizza iniziative e progetti propri di promozione
del libro e della lettura, anche in collaborazione con  enti  locali,
associazioni,  fondazioni,  imprese  editoriali,  librerie  o   altri
soggetti che operano in ambito culturale; 
    c)   favorisce   la   creazione    di    tavoli    di    progetto
interistituzionali,  aperti  anche   alle   realta'   associative   e
imprenditoriali private; 
    d) promuove, di concerto con altre realta' locali,  l'attivazione
di strumenti e progetti intersettoriali finalizzati  alla  promozione
della lettura anche nell'ambito sanitario,  dell'istruzione  e  della
coesione sociale; 
    e) sostiene, organizza o partecipa direttamente a fiere,  saloni,
mostre mercato del libro in Italia e all'estero,  festival  letterari
di interesse regionali e nazionale come il salone internazionale  del
libro di Torino; 
    f) provvede a realizzare campagne di comunicazione, anche con  il
coinvolgimento delle testate  giornalistiche,  delle  radio  e  delle
televisioni locali; 
    g) concorre allo sviluppo di  iniziative  ed  eventi  volti  alla
diffusione della produzione libraria  regionale  e  della  promozione
della lettura attraverso la rete dei  servizi  delle  biblioteche  di
pubblica lettura e nelle scuole, anche attraverso l'organizzazione di
incontri  tra  imprese  editoriali,  autori,  autrici   e   operatori
culturali; 
    h) cura e sostiene, anche in collaborazione con  altri  soggetti,
la realizzazione di ricerche e indagini aventi ad oggetto le pratiche
della lettura e della produzione editoriale.