Art. 28 
 
                    Imprese editoriali e librerie 
 
  1. La Regione: 
    a) sostiene, promuove  e  valorizza  sul  proprio  territorio  lo
sviluppo della piccola imprenditoria editoriale indipendente e  delle
imprese che contribuiscono alla  diffusione  e  alla  promozione  del
libro,  quale  componente  del  patrimonio  culturale  e  linguistico
piemontese, riconoscendo e  sostenendo  le  forme  associative  delle
stesse; a  tal  fine  sostiene  le  piccole  imprese  editoriali  per
incrementarne la competitivita' e lo sviluppo  a  livello  regionale,
nazionale e internazionale, nonche' per incentivare la produzione, la
diffusione  e   la   commercializzazione   delle   opere   editoriali
piemontesi; 
    b) sostiene le librerie indipendenti quali elementi  del  sistema
di produzione e diffusione del libro e della lettura. 
  2. Ai fini del presente articolo si intendono per: 
    a) impresa  editoriale:  soggetto  iscritto  nel  registro  delle
imprese della Regione non appartenente ad un grande gruppo editoriale
e la cui sede legale e  produttiva  sia  ubicata  in  un  comune  del
Piemonte, che abbia come oggetto prevalente della  propria  attivita'
la progettazione e la pubblicazione  di  libri,  con  una  produzione
annuale di almeno cinque titoli; 
    b) libreria indipendente: impresa commerciale non appartenente  a
grandi catene, che si occupa prevalentemente di vendere e  promuovere
libri.