Art. 28 Imprese editoriali e librerie 1. La Regione: a) sostiene, promuove e valorizza sul proprio territorio lo sviluppo della piccola imprenditoria editoriale indipendente e delle imprese che contribuiscono alla diffusione e alla promozione del libro, quale componente del patrimonio culturale e linguistico piemontese, riconoscendo e sostenendo le forme associative delle stesse; a tal fine sostiene le piccole imprese editoriali per incrementarne la competitivita' e lo sviluppo a livello regionale, nazionale e internazionale, nonche' per incentivare la produzione, la diffusione e la commercializzazione delle opere editoriali piemontesi; b) sostiene le librerie indipendenti quali elementi del sistema di produzione e diffusione del libro e della lettura. 2. Ai fini del presente articolo si intendono per: a) impresa editoriale: soggetto iscritto nel registro delle imprese della Regione non appartenente ad un grande gruppo editoriale e la cui sede legale e produttiva sia ubicata in un comune del Piemonte, che abbia come oggetto prevalente della propria attivita' la progettazione e la pubblicazione di libri, con una produzione annuale di almeno cinque titoli; b) libreria indipendente: impresa commerciale non appartenente a grandi catene, che si occupa prevalentemente di vendere e promuovere libri.