Art. 29 Strumenti di intervento 1. Per il perseguimento delle finalita', di cui all'art. 28, a favore delle imprese editoriali piemontesi, la Regione: a) incentiva la diffusione capillare delle opere delle imprese editoriali piemontesi, al fine di promuoverne la visibilita' e la vendita anche in collaborazione con librerie, imprese culturali, enti locali, biblioteche, scuole, istituzioni, associazioni, associazioni no profit, fondazioni, societa' cooperative, associazioni di imprese editoriali o librerie; b) sostiene la progettazione e il consolidamento di appuntamenti fieristici ricorrenti nel territorio, dedicati alla produzione editoriale della piccola editoria regionale, anche attraverso l'organizzazione di incontri fra imprese editoriali, autori e autrici, librerie e operatori culturali; c) favorisce la distribuzione al di fuori del territorio regionale delle opere edite in Piemonte, la traduzione in lingua straniera di testi pubblicati dalle imprese editoriali piemontesi e la partecipazione delle stesse a manifestazioni di carattere nazionale ed internazionale; d) sostiene, attraverso l'erogazione di contributi, le attivita', svolte direttamente dalle imprese editoriali piemontesi per la realizzazione e la diffusione dei prodotti editoriali; e) promuove accordi, convenzioni ed altre intese tra soggetti pubblici e privati per il sostegno di iniziative qualificate ad individuare nuove sedi o canali alternativi di promozione e commercializzazione diretta di opere edite in Piemonte. 2. La Regione puo' altresi' erogare contributi a sostegno delle attivita' di librerie indipendenti, incentivandone e favorendone lo sviluppo anche in ambiti territoriali svantaggiati. 3. La Regione promuove altresi' il riconoscimento della qualifica di libreria di qualita' o d'eccellenza. 4. Per il perseguimento delle finalita', di cui all'art. 28, a favore delle imprese editoriali piemontesi e delle librerie, la Regione: a) sostiene progetti volti a promuovere e valorizzare il sistema delle librerie e delle imprese editoriali piemontesi, incrementandone la competitivita' e la produzione, anche attraverso agevolazioni fiscali; b) favorisce attivita' formative al fine di favorire l'aggiornamento e la crescita professionale degli operatori del settore; c) sostiene l'erogazione di contributi per la ristrutturazione aziendale e l'ammodernamento tecnologico; d) sostiene l'avvio dell'attivita' di librerie e delle imprese editoriali indipendenti. 5. Gli interventi regionali di cui al presente articolo sono disposti nel rispetto del regolamento (CE) 18 dicembre 2013, n. 1407/2013/UE relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis. 6. La giunta regionale, ai sensi dell'art. 8, istituisce altresi' con proprio provvedimento un tavolo tematico, quale sede di consultazione e confronto, composto da imprese editoriali, librerie, associazioni, fondazioni e operatori culturali della filiera del libro e della lettura. 7. Ai sensi dell'art. 7, comma 4, lettera b), per l'attuazione degli interventi previsti a sostegno delle iniziative a favore delle imprese editoriali e delle librerie, la giunta regionale istituisce con proprio provvedimento un comitato tecnico con funzioni consultive, in cui trovano rappresentanza le associazioni regionali di categoria per l'editoria e per le librerie.