Art. 3 
 
                              Obiettivi 
 
  1. Nell'ambito della definizione e  dello  sviluppo  delle  proprie
politiche culturali,  di  programmazione  e  intervento,  la  Regione
attribuisce particolare  importanza  al  perseguimento  dei  seguenti
obiettivi: 
    a) la costruzione di un'offerta diffusa, articolata e plurale sul
territorio; 
    b) il coinvolgimento diretto di tutte le fasce di pubblico  anche
attraverso il raccordo strutturato con il mondo della scuola e  della
formazione e con specifico riguardo alle  persone  caratterizzate  da
diverse abilita', anche favorendo a tal fine la  graduale  diffusione
di supporti e ausili  tecnologici  nei  luoghi  della  cultura  e  la
specifica crescita professionale di operatrici e operatori culturali; 
    c)  l'esercizio  di  partenariati  pubblico-privati,   volti   ad
accrescere l'impatto delle risorse pubbliche attraverso l'attivazione
di circuiti economici allargati e sostenibili; 
    d) la promozione di reti e sistemi finalizzati ad  un'offerta  di
servizi di elevata  qualita'  in  grado  di  garantire  efficacia  ed
efficienza di gestione; 
    e) il sostegno alle iniziative di nuovi  soggetti  operatori,  in
particolare giovani, per l'avvio  di  progetti  innovativi  sotto  il
profilo dei contenuti e delle modalita' di gestione; 
    f) l'innalzamento dei livelli qualitativi dei  servizi  culturali
attraverso la crescita dei soggetti operatori,  delle  istituzioni  e
delle  professionalita'  anche  tramite  l'adozione  di  standard  di
qualita' e di sistemi di accreditamento.