Art. 3 Obiettivi 1. Nell'ambito della definizione e dello sviluppo delle proprie politiche culturali, di programmazione e intervento, la Regione attribuisce particolare importanza al perseguimento dei seguenti obiettivi: a) la costruzione di un'offerta diffusa, articolata e plurale sul territorio; b) il coinvolgimento diretto di tutte le fasce di pubblico anche attraverso il raccordo strutturato con il mondo della scuola e della formazione e con specifico riguardo alle persone caratterizzate da diverse abilita', anche favorendo a tal fine la graduale diffusione di supporti e ausili tecnologici nei luoghi della cultura e la specifica crescita professionale di operatrici e operatori culturali; c) l'esercizio di partenariati pubblico-privati, volti ad accrescere l'impatto delle risorse pubbliche attraverso l'attivazione di circuiti economici allargati e sostenibili; d) la promozione di reti e sistemi finalizzati ad un'offerta di servizi di elevata qualita' in grado di garantire efficacia ed efficienza di gestione; e) il sostegno alle iniziative di nuovi soggetti operatori, in particolare giovani, per l'avvio di progetti innovativi sotto il profilo dei contenuti e delle modalita' di gestione; f) l'innalzamento dei livelli qualitativi dei servizi culturali attraverso la crescita dei soggetti operatori, delle istituzioni e delle professionalita' anche tramite l'adozione di standard di qualita' e di sistemi di accreditamento.