Art. 30 Ambiti di intervento 1. Per il perseguimento delle finalita' e per la realizzazione dei principi e degli indirizzi di cui al Titolo I, la Regione e gli enti locali promuovono, valorizzano e sostengono le attivita' culturali, articolate secondo i seguenti ambiti di attivita', anche tra di loro integrati mediante attivita' di carattere interdisciplinare: a) spettacolo dal vivo; b) cinema, audiovisivo e multimedialita'; c) arti plastiche e visive; d) attivita' di promozione culturale; e) attivita' di promozione educativa; f) patrimonio linguistico e culturale del Piemonte. 2. La Regione persegue l'obiettivo di promozione dell'equilibrata e omogenea diffusione e del radicamento delle attivita' culturali e di spettacolo in Piemonte intervenendo a sostegno della realizzazione, trasformazione e ammodernamento di strutture destinate ad attivita' culturali e di spettacolo. 3. La finalita', di cui al comma 2, viene perseguita favorendo lo sviluppo dei circuiti regionali, intesi come organici sistemi di distribuzione delle attivita', e la diffusione delle residenze artistiche, intese come progetti strutturati e condivisi, prioritariamente rivolti alle persone giovani, fra soggetti dotati di adeguate strutture e competenze e artisti e artiste in residenza, funzionali alla loro maturazione e crescita professionale e allo sviluppo, all'innovazione e al rinnovamento della creazione contemporanea. 4. Nell'elaborazione del programma triennale della cultura, di cui all'art. 6, la Regione ispira le proprie linee di indirizzo in materia di promozione delle attivita' di cui al presente capo all'attenzione ai processi di trasformazione e innovazione in atto nella cultura e nelle societa' contemporanee, a una visione complessiva e di sistema, all'interdisciplinarieta' e al superamento delle barriere fra generi, alla prospettiva di costante crescita professionale e artistica dei soggetti operatori del settore.