Art. 31 Spettacolo dal vivo 1. Ai fini della presente legge, per spettacolo dal vivo si intendono le attivita', prioritariamente di carattere professionale e d'impresa, concernenti la danza, la musica, il teatro, lo spettacolo di strada e il circo contemporaneo, anche a carattere interdisciplinare, rivolte al pubblico di ogni eta' e stato sociale, con particolare riguardo alle giovani generazioni. 2. La Regione valorizza e sostiene le attivita' di spettacolo dal vivo di cui al comma 1, anche favorendo lo sviluppo delle iniziative produttive, distributive, di promozione e ricerca, con particolare riferimento a: a) la conservazione, lo studio e la valorizzazione del patrimonio storico e del repertorio dello spettacolo dal vivo; b) la ricerca, la sperimentazione, l'innovazione nell'ambito della produzione contemporanea; c) lo sviluppo di percorsi di formazione professionale volti alla crescita delle capacita' artistiche, tecniche, organizzative specificamente dedicate al settore; d) la diffusione delle attivita' attraverso la realizzazione di stagioni, la rappresentazione di spettacoli, la circuitazione delle attivita' sul territorio regionale; e) progetti di promozione, anche con carattere di rassegne e di festival, che favoriscono il confronto fra artisti e artiste, la conoscenza delle diverse espressioni e tendenze della produzione italiana e internazionale, la conoscenza del repertorio e della storia dello spettacolo dal vivo, nonche' la produzione contemporanea, in un'ottica di costante innovazione, ricerca e sperimentazione, e che contribuiscono alla valorizzazione, anche in chiave turistica, dei territori che li ospitano; f) progetti e iniziative di promozione della creativita' giovanile, anche attraverso lo strumento delle residenze artistiche; g) progetti che valorizzano il ruolo dello spettacolo dal vivo quale fattore di inclusione sociale e di creazione di comunita', con particolare riferimento agli interventi rivolti alla diffusione del benessere socio-culturale; h) la promozione e la conoscenza della produzione piemontese in Italia e all'estero, favorendo in particolare la mobilita' internazionale degli artisti e delle opere. 3. In ambito musicale sono altresi' valorizzate, sostenute e promosse le attivita' di musica popolare tradizionale svolte a carattere amatoriale dalle associazioni legalmente costituite e configurate come complessi bandistici o societa' filarmoniche, gruppi folcloristici, gruppi vocali e societa' corali. 4. Per il perseguimento delle finalita', di cui al comma 2, la Regione riconosce il ruolo specifico della fondazione Piemonte dal vivo quale circuito regionale multidisciplinare, volto alla distribuzione e alla diffusione dello spettacolo dal vivo sul territorio regionale, alla crescita e alla formazione del pubblico, al consolidamento del sistema regionale dello spettacolo e allo sviluppo di specifici progetti di promozione, anche in collaborazione con realta' di rilievo nazionale e internazionale, fatta salva l'esclusione di attivita' diretta o indiretta di produzione. 5. La giunta regionale, ai sensi dell'art. 8, istituisce con propria deliberazione un tavolo tematico, quale sede di consultazione e confronto, composto dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale operanti nell'ambito dello spettacolo dal vivo.