Art. 31 
 
                         Spettacolo dal vivo 
 
  1. Ai fini  della  presente  legge,  per  spettacolo  dal  vivo  si
intendono le attivita', prioritariamente di carattere professionale e
d'impresa, concernenti la danza, la musica, il teatro, lo  spettacolo
di   strada   e   il   circo   contemporaneo,   anche   a   carattere
interdisciplinare, rivolte al pubblico di ogni eta' e stato  sociale,
con particolare riguardo alle giovani generazioni. 
  2. La Regione valorizza e sostiene le attivita' di  spettacolo  dal
vivo di cui al comma 1, anche favorendo lo sviluppo delle  iniziative
produttive, distributive, di promozione e  ricerca,  con  particolare
riferimento a: 
    a) la conservazione, lo studio e la valorizzazione del patrimonio
storico e del repertorio dello spettacolo dal vivo; 
    b) la  ricerca,  la  sperimentazione,  l'innovazione  nell'ambito
della produzione contemporanea; 
    c) lo sviluppo di percorsi di formazione professionale volti alla
crescita  delle   capacita'   artistiche,   tecniche,   organizzative
specificamente dedicate al settore; 
    d) la diffusione delle attivita' attraverso la  realizzazione  di
stagioni, la rappresentazione di spettacoli, la  circuitazione  delle
attivita' sul territorio regionale; 
    e) progetti di promozione, anche con carattere di rassegne  e  di
festival, che favoriscono il confronto  fra  artisti  e  artiste,  la
conoscenza delle diverse  espressioni  e  tendenze  della  produzione
italiana e internazionale,  la  conoscenza  del  repertorio  e  della
storia   dello   spettacolo   dal   vivo,   nonche'   la   produzione
contemporanea,  in  un'ottica  di  costante  innovazione,  ricerca  e
sperimentazione, e che contribuiscono alla valorizzazione,  anche  in
chiave turistica, dei territori che li ospitano; 
    f)  progetti  e  iniziative  di  promozione   della   creativita'
giovanile, anche attraverso lo strumento delle residenze artistiche; 
    g) progetti che valorizzano il ruolo dello  spettacolo  dal  vivo
quale fattore di inclusione sociale e di creazione di comunita',  con
particolare riferimento agli interventi rivolti alla  diffusione  del
benessere socio-culturale; 
    h) la promozione e la conoscenza della produzione  piemontese  in
Italia  e  all'estero,  favorendo   in   particolare   la   mobilita'
internazionale degli artisti e delle opere. 
  3. In  ambito  musicale  sono  altresi'  valorizzate,  sostenute  e
promosse le  attivita'  di  musica  popolare  tradizionale  svolte  a
carattere  amatoriale  dalle  associazioni  legalmente  costituite  e
configurate come complessi bandistici o societa' filarmoniche, gruppi
folcloristici, gruppi vocali e societa' corali. 
  4. Per il perseguimento delle finalita', di  cui  al  comma  2,  la
Regione riconosce il ruolo specifico della  fondazione  Piemonte  dal
vivo  quale  circuito   regionale   multidisciplinare,   volto   alla
distribuzione  e  alla  diffusione  dello  spettacolo  dal  vivo  sul
territorio regionale, alla crescita e alla formazione  del  pubblico,
al consolidamento del  sistema  regionale  dello  spettacolo  e  allo
sviluppo di specifici progetti di promozione, anche in collaborazione
con realta'  di  rilievo  nazionale  e  internazionale,  fatta  salva
l'esclusione di attivita' diretta o indiretta di produzione. 
  5. La giunta  regionale,  ai  sensi  dell'art.  8,  istituisce  con
propria deliberazione un tavolo tematico, quale sede di consultazione
e confronto, composto dalle associazioni  di  categoria  maggiormente
rappresentative  a  livello  regionale  operanti  nell'ambito   dello
spettacolo dal vivo.