Art. 32 Attivita' artistiche in strada, circo e spettacolo viaggiante 1. La Regione riconosce un ruolo di valorizzazione culturale e turistica, di incontro creativo tra le persone, di confronto di esperienze, di affermazione di nuovi talenti, di servizio culturale e di aggregazione per un pubblico di ogni classe sociale, eta' e provenienza geografica alle seguenti attivita': a) arte di strada, intesa come qualsiasi forma d'arte che utilizza spazi pubblici o aperti al pubblico e che e' caratterizzata da indipendenza, estemporaneita', assenza di ogni forma di contrattualizzazione e retribuzione e che accetta come unica eventuale forma di contributo quello spontaneo e liberale del pubblico; b) attivita' circense, intesa come quella svolta da un'impresa che, sotto il tendone di cui ha la disponibilita', in una o piu' piste, oppure all'interno di strutture stabili, presenta al pubblico uno spettacolo di esibizioni appartenenti al repertorio circense tradizionale; c) attivita' di spettacolo viaggiante, intesa come attivita' spettacolari, intrattenimenti e attrazioni definiti per tipologia dalla normativa statale in materia, allestite da un'impresa mediante attrezzature mobili o installate stabilmente, all'aperto o al chiuso o in parchi di divertimento. 2. Le attivita' di espressione artistica in strada, di cui al comma 1, lettera a) vengono svolte dagli artisti e dalle artiste, limitatamente al luogo e alla durata dell'esibizione, nel rispetto: a) delle norme relative all'inquinamento acustico e ambientale; b) della normale circolazione stradale e pedonale; c) del mantenimento del pubblico accesso agli esercizi commerciali limitrofi e delle proprieta' private; d) del mantenimento della pulizia e del decoro del suolo, delle infrastrutture e degli arredi presenti. 3. Le attivita', di cui al comma 1, lettera a), si svolgono: a) senza alcuna forma di pubblicita'; b) senza alcuna attivita' di esercizio di commercio ambulante; c) senza alcuna richiesta di pagamento di biglietti essendo l'eventuale offerta, da parte del pubblico, libera; d) tenendo, nello svolgimento della propria espressione artistica, comportamenti di prudenza e di perizia. 4. I comuni tengono conto dei principi enunciati nel presente articolo, con particolare riferimento al comma 1 e favoriscono l'insediamento di aree dedicate allo spettacolo viaggiante, anche attraverso la semplificazione delle procedure amministrative, l'integrazione delle attivita' con il tessuto sociale e urbano e la loro accessibilita' da parte della cittadinanza. 5. Le attivita', di cui al presente articolo, dovranno essere svolte in conformita' al graduale superamento della presenza degli animali in attivita' circensi e di spettacoli viaggianti, previsto ai sensi della legge 22 novembre 2017, n. 175 (Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia).