Art. 32 
 
                   Attivita' artistiche in strada, 
                    circo e spettacolo viaggiante 
 
  1. La Regione riconosce un  ruolo  di  valorizzazione  culturale  e
turistica, di incontro creativo  tra  le  persone,  di  confronto  di
esperienze, di affermazione di nuovi talenti, di servizio culturale e
di aggregazione per un  pubblico  di  ogni  classe  sociale,  eta'  e
provenienza geografica alle seguenti attivita': 
    a) arte  di  strada,  intesa  come  qualsiasi  forma  d'arte  che
utilizza spazi pubblici o aperti al pubblico e che e'  caratterizzata
da  indipendenza,  estemporaneita',  assenza   di   ogni   forma   di
contrattualizzazione  e  retribuzione  e  che  accetta   come   unica
eventuale  forma  di  contributo  quello  spontaneo  e  liberale  del
pubblico; 
    b) attivita' circense, intesa come quella  svolta  da  un'impresa
che, sotto il tendone di cui ha la  disponibilita',  in  una  o  piu'
piste, oppure all'interno di strutture stabili, presenta al  pubblico
uno spettacolo di  esibizioni  appartenenti  al  repertorio  circense
tradizionale; 
    c) attivita' di  spettacolo  viaggiante,  intesa  come  attivita'
spettacolari, intrattenimenti e  attrazioni  definiti  per  tipologia
dalla normativa statale in materia, allestite da un'impresa  mediante
attrezzature mobili o installate stabilmente, all'aperto o al  chiuso
o in parchi di divertimento. 
  2. Le attivita' di espressione artistica in strada, di cui al comma
1,  lettera  a)  vengono  svolte  dagli  artisti  e  dalle   artiste,
limitatamente al luogo e alla durata dell'esibizione, nel rispetto: 
    a) delle norme relative all'inquinamento acustico e ambientale; 
    b) della normale circolazione stradale e pedonale; 
    c)  del  mantenimento  del   pubblico   accesso   agli   esercizi
commerciali limitrofi e delle proprieta' private; 
    d) del mantenimento della pulizia e del decoro del  suolo,  delle
infrastrutture e degli arredi presenti. 
  3. Le attivita', di cui al comma 1, lettera a), si svolgono: 
    a) senza alcuna forma di pubblicita'; 
    b) senza alcuna attivita' di esercizio di commercio ambulante; 
    c) senza alcuna  richiesta  di  pagamento  di  biglietti  essendo
l'eventuale offerta, da parte del pubblico, libera; 
    d)  tenendo,  nello   svolgimento   della   propria   espressione
artistica, comportamenti di prudenza e di perizia. 
  4. I comuni tengono  conto  dei  principi  enunciati  nel  presente
articolo, con  particolare  riferimento  al  comma  1  e  favoriscono
l'insediamento di aree dedicate  allo  spettacolo  viaggiante,  anche
attraverso  la  semplificazione   delle   procedure   amministrative,
l'integrazione delle attivita' con il tessuto sociale e urbano  e  la
loro accessibilita' da parte della cittadinanza. 
  5. Le attivita', di  cui  al  presente  articolo,  dovranno  essere
svolte in conformita' al graduale superamento  della  presenza  degli
animali in attivita' circensi e di spettacoli viaggianti, previsto ai
sensi della legge 22 novembre 2017, n. 175 (Disposizioni  in  materia
di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia).