Art. 34 
 
             Sedi di attivita' culturale e di spettacolo 
 
  1. La Regione promuove e  sostiene  interventi  concernenti  spazi,
edifici  e  locali  destinati  allo  svolgimento  di   attivita'   di
spettacolo, al fine di contribuire  al  loro  sviluppo  e  alla  loro
diffusione sul territorio, mediante: 
    a) l'assegnazione di contributi in conto  capitale  a  favore  di
progetti volti alla realizzazione, al recupero, alla trasformazione e
all'ammodernamento di spazi aperti al  pubblico  accesso  nei  limiti
delle vigenti norme di sicurezza in materia  di  locali  di  pubblico
spettacolo, che sono destinati in via  esclusiva  o  prevalente  alle
attivita' di cui al presente capo; 
    b)  l'attivazione,  con  il  supporto  dell'Istituto  finanziario
regionale  Finpiemonte   S.p.A.,   di   strumenti   di   agevolazione
finanziaria a favore di soggetti pubblici e privati finalizzato  alla
realizzazione, ristrutturazione, riqualificazione,  ammodernamento  e
diversificazione produttiva di sedi per attivita' culturali  e  dello
spettacolo. 
  2. Possono essere ammesse ai benefici previsti al comma 1,  lettera
a), le  amministrazioni  pubbliche,  come  definite  all'art.  1  del
decreto  legislativo  30  marzo  2001,   n.   165   (Norme   generali
sull'ordinamento del lavoro  alle  dipendenze  delle  amministrazioni
pubbliche)  e  i  soggetti  senza  fini  di  lucro   che   hanno   la
disponibilita' del patrimonio pubblico.