Art. 34 Sedi di attivita' culturale e di spettacolo 1. La Regione promuove e sostiene interventi concernenti spazi, edifici e locali destinati allo svolgimento di attivita' di spettacolo, al fine di contribuire al loro sviluppo e alla loro diffusione sul territorio, mediante: a) l'assegnazione di contributi in conto capitale a favore di progetti volti alla realizzazione, al recupero, alla trasformazione e all'ammodernamento di spazi aperti al pubblico accesso nei limiti delle vigenti norme di sicurezza in materia di locali di pubblico spettacolo, che sono destinati in via esclusiva o prevalente alle attivita' di cui al presente capo; b) l'attivazione, con il supporto dell'Istituto finanziario regionale Finpiemonte S.p.A., di strumenti di agevolazione finanziaria a favore di soggetti pubblici e privati finalizzato alla realizzazione, ristrutturazione, riqualificazione, ammodernamento e diversificazione produttiva di sedi per attivita' culturali e dello spettacolo. 2. Possono essere ammesse ai benefici previsti al comma 1, lettera a), le amministrazioni pubbliche, come definite all'art. 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e i soggetti senza fini di lucro che hanno la disponibilita' del patrimonio pubblico.