Art. 37 
 
                  Attivita' di promozione educativa 
 
  1. La Regione  persegue  i  seguenti  obiettivi  nell'ambito  della
promozione educativa: 
    a) valorizzare  le  attivita'  culturali  attraverso  qualificate
attivita' corsuali; 
    b) incentivare la crescita individuale, l'accesso  alla  cultura,
l'aggregazione e l'inclusione sociale, lo scambio intergenerazionale; 
    c) promuovere  pari  opportunita'  di  accesso  al  sapere  degli
individui e dei gruppi sociali durante il corso della vita, favorendo
l'integrazione tra attivita' culturali,  mondo  del  lavoro,  sistema
scolastico e della formazione. 
  2. Per il conseguimento degli obiettivi definiti dal  comma  1,  la
Regione individua quali principali linee di intervento gli ambiti  di
seguito illustrati: 
    a) orientamento musicale, attraverso attivita' corsuali triennali
di tipo bandistico, corale, strumentale,  organizzate  dai  comuni  a
integrazione  dell'offerta   formativa   curricolare   della   scuola
dell'obbligo,  nonche'  attraverso  attivita'   educative   in   eta'
pre-scolare; 
    b) formazione musicale pre-accademica, consistente  in  attivita'
corsuali continuative e  pluriennali,  propedeutiche  all'accesso  ai
corsi del diploma accademico di I livello degli istituti superiori di
studi musicali gia' conservatori di musica, organizzate  da  istituti
musicali e scuole di musica appositamente costituiti da comuni  o  da
enti senza scopo di lucro a cio' statutariamente finalizzate; 
    c)  perfezionamento  musicale  post-accademico,  consistente   in
master class, corsi brevi, corsi annuali e pluriennali, rivolti  alle
persone in possesso del diploma accademico  di  I  e  di  II  livello
rilasciato  dagli  istituti  superiori   di   studi   musicali   gia'
conservatori di musica e organizzati  in  via  continuativa  da  enti
senza scopo di lucro a cio' statutariamente finalizzati; 
    d) perfezionamento nelle discipline dello spettacolo, consistente
in attivita' corsuali a carattere avanzato e continuativo organizzate
da enti senza scopo di lucro a cio' statutariamente finalizzati; 
    e) educazione delle  persone  adulte,  consistente  in  cicli  di
incontri culturali e in  laboratori  espressivi,  manuali  e  motori,
organizzati  in  via  continuativa  da  enti  senza  scopo  di  lucro
configurati quali universita' popolari o della terza eta' o con altre
denominazioni, ma statutariamente  finalizzate  all'educazione  delle
persone adulte, nonche' da appositi servizi dei comuni.