Art. 39 Disposizioni di rinvio 1. I seguenti ambiti, pur attinenti alla presente legge, sono disciplinati dalle rispettive e specifiche normative di riferimento: a) ecomusei, di cui alla legge regionale 14 marzo 1995, n. 31 (Istituzione di ecomusei del Piemonte); b) societa' di mutuo soccorso, di cui alla legge regionale 9 aprile 1990, n. 24 (Tutela e promozione del patrimonio e dei valori storici, sociali e culturali delle societa' di mutuo soccorso); c) istituti storici della Resistenza in Piemonte e archivio nazionale cinematografico della Resistenza in Torino, di cui alla legge regionale 22 aprile 1980, n. 28 (Concessione di contributi annuali agli Istituti storici della Resistenza in Piemonte e all'Archivio nazionale cinematografico della Resistenza in Torino); d) luoghi della lotta di liberazione in Piemonte, di cui alla legge regionale 18 aprile 1985, n. 41 (Valorizzazione del patrimonio artistico-culturale e dei luoghi della lotta di liberazione in Piemonte). 2. I contributi ottenuti sulla base delle normative di riferimento degli ambiti, di cui al precedente comma, non sono cumulabili con i contributi derivanti dalla ripartizione del fondo per la cultura di cui all'art. 46.