Art. 39 
 
                       Disposizioni di rinvio 
 
  1. I seguenti ambiti,  pur  attinenti  alla  presente  legge,  sono
disciplinati dalle rispettive e specifiche normative di riferimento: 
    a) ecomusei, di cui alla legge regionale 14  marzo  1995,  n.  31
(Istituzione di ecomusei del Piemonte); 
    b) societa' di mutuo soccorso, di  cui  alla  legge  regionale  9
aprile 1990, n. 24 (Tutela e promozione del patrimonio e  dei  valori
storici, sociali e culturali delle societa' di mutuo soccorso); 
    c) istituti storici  della  Resistenza  in  Piemonte  e  archivio
nazionale cinematografico della Resistenza in  Torino,  di  cui  alla
legge regionale 22 aprile 1980,  n.  28  (Concessione  di  contributi
annuali  agli  Istituti  storici  della  Resistenza  in  Piemonte   e
all'Archivio nazionale cinematografico della Resistenza in Torino); 
    d) luoghi della lotta di liberazione in  Piemonte,  di  cui  alla
legge regionale 18 aprile 1985, n. 41 (Valorizzazione del  patrimonio
artistico-culturale e  dei  luoghi  della  lotta  di  liberazione  in
Piemonte). 
  2. I contributi ottenuti sulla base delle normative di  riferimento
degli ambiti, di cui al precedente comma, non sono cumulabili  con  i
contributi derivanti dalla ripartizione del fondo per la  cultura  di
cui all'art. 46.